L’Arbitro Bancario Finanziario accoglie richiesta di una risparmiatrice: l’intermediario dovrà corrispondere rendimenti in base alle condizioni originarie per bfp dal 21° al 30° anno.
Nella giornata del 14 luglio 2020 la Banca d’Italia ha nominato su indicazione del Conciliatore BancarioFinanziario cinque nuovi componenti per i Collegi ABF della città di Roma e Napoli per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Le ultime decisioni prese dal Collegio e pubblicate in data 3 luglio sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario ci parlano anche di controversie in merito ai buoni fruttiferi postali.
Ecco allora qual è stata la richiesta della ricorrente, le motivazioni dell’intermediario e la decisione finale del Collegio di Bari.
Buoni fruttiferi postali: il ricorso all’ABF
La titolare di alcuni buoni fruttiferi postali (insieme ai cointestatari) appartenenti alla serie originaria P e riscossi in data 23 dicembre 2017 ha presentato ricorso all’ABF perché tali titoli riportavano davanti il timbro con la dicitura Q/P mentre dietro un altro timbro con l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. Nulla, invece, risultava modificato per il periodo dal 21° al 30° anno.
La risparmiatrice ha quindi chiesto che per gli ultimi dieci anni venissero applicati gli interessi riportati originariamente sul titolo.
La risposta dell’intermediario
L’intermediario in risposta ha comunicato che i bfp in esame erano stati emessi per conto della Cassa Depositi e Prestiti e rimborsati a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui erano stati trasferiti i rapporti.
L’intermediario ha poi precisato che l’articolo numero 5 del Decreto Ministeriale del 1986 prevedeva che dietro ai titoli venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dei nuovi tassi e non pure l’importo fisso bimestrale che doveva essere corrisposto dal ventunesimo al trentesimo anno. Il rendimento, infatti, restava invariato ovvero era rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). La norma faceva riferimento soltanto ai nuovi tassi e non anche alle somme dovute nel complesso che derivavano dall’applicazione dei primi. Per questi motivi, l’intermediario ha comunicato di aver operato in modo corretto e ha chiesto di rigettare il ricorso.
La decisione
Il Collegio di Bari citando plurimi precedenti Abf ha comunicato che per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno in assenza di modifica dei rendimenti si deve applicare quanto testualmente previsto dalla dicitura apposta in calce alla tabella stampata dietro al buono fruttifero postale.
Nel caso in oggetto il timbro dietro ai buoni non disponeva nulla con riguardo al rendimento previsto dal ventunesimo al trentesimo anno ingenerando, quindi, nel ricorrente l’affidamento all’applicabilità delle condizioni che originariamente erano previste dietro al titolo. Per questo il Collegio ha disposto che l’intermediario dovrà provvedere al rimborso dei titolo relativamente al periodo su indicato applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.
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