Anche gli studi associati esclusi dal contributo a fondo perduto

Il decreto Rilancio esclude dal contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 i professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria e l’Agenzia delle Entrate parimenti esclude dal beneficio gli studi associati tra tali professionisti
4 anni fa
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Gli studi associati, composti da professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, sono anch’essi esclusi dal contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella nuova Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020.

In sostanza, dato che il menzionato art. 25 dispone che “il contributo a fondo perduto non spetta, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se gli studi associati composti da professionisti iscritti alle predette Casse di Previdenza siano o meno inclusi dell’ambito soggettivo di applicazione del contributo.

Contributo a fondo perduto: i soggetti esclusi

Nel dettaglio, il comma 2 dell’art. 25 prevede che il beneficio non spetta in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; agli enti pubblici di cui all’articolo 74; ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR; e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Dunque, come si evince anche dalla precedente Circolare n. 15/E del 13 giugno scorso, il contributo non spetta:

  • agli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni;
  • agli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati;
  • agli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi;
  • a coloro che hanno l’esclusivo status di lavoratore dipendente;
  • a chi ha percepito o percepisce le indennità già previste dal decreto Cura Italia;
  • agli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (commercialisti, avvocati, ecc.).

Pertanto, con riferimento al quesito di cui in premessa, visto che quest’ultima categoria di soggetti è esclusa dal beneficio, ne consegue chegli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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