Ai fini dell’opzione per la cessione del credito legato alla detrazione per interventi antisismici (c.d. sismabonus) non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito del contribuente non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, perché assoggettato ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima. Ne consegue che il credito può essere ceduto anche da un soggetto che agisce nel regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni.
Con questo orientamento, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 224/E del 22 luglio 2020, ribadisce quanto già chiarito nella Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E.
Vogliamo ricordare che, il soggetto che opera in regime forfetario, sul reddito che consegue dall’attività esercitata, non paga l’IRPEF e le addizionali e nemmeno l’IRAP, ma calcola e versa un’imposta sostitutiva dei predetti tributi, con un’aliquota del 15% (oppure del 5% per i primi 5 anni di attività laddove rispettati i requisiti di cui al comma 65 della menzionata Legge n. 190 del 2014). Chi agisce in questo regime, sul reddito dell’attività e sull’imposta sostitutiva non può far vale deduzioni e detrazioni personali (detrazioni carichi di famiglia, detrazione per interventi antisismici, ecc.).
Il sismabonus: la cessione del credito
La detrazione fiscale per interventi antisismici è stata prevista con l’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni dalla Legge n. 90 del 2013) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Gli interventi che danno diritto allo sgravio fiscale sono individuati dall’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR e si tratta di quelli “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
Il comma 1-quinques dello stesso art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, prevede che per questi interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione fiscale i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Le modalità con cui ciò può avvenire sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017.
Sismabonus potenziato al 110%: confermata l’opzione per la cessione del credito
L’art. 119 del decreto Rilancio (decreto -legge n. 34 del 2020 come convertito in legge n. 77 del 2020) ha potenziato, il sismabonus innalzando l’aliquota di detrazione al 110%, per le spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 121 del medesimo decreto Rilancio, in questo caso viene prevista la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
Anche il forfetario ammesso alla cessione del credito
In merito ai soggetti che possono optare per la cessione, nella Risposta del 22 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che nel citato Provvedimento dell’8 giugno 2017 è stabilito “genericamente, che il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione ivi prevista, anche se non tenuti al versamento dell’imposta”.
L’istituto della cessione del credito, infatti, continua l’Amministrazione, “è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo”.