Ai fini dell’accesso all’eco bonus al 110%, gli interventi effettuati devono rispettare i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008.
Dunque, in attesa che vengano pubblicati i nuovi decreti, valgono i requisiti tecnici già applicati per gli interventi ordinari.
Ecco in chiaro quando spetta la detrazione al 110% e quali sono le condizioni da rispettare.
Il super bonus al 110%: per quali interventi spetta
Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, all’art.119, ha previsto una detrazione maggiorata al 110% per i seguenti interventi:
- interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Difatti, tali interventi sono definiti dall’Agenzia delle entrate quali “interventi trainanti”.
Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Interventi c.d trainati.
Gli interventi di isolamento termico: cosa sono?
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti:
- strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne),
- finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
Interventi che devono rispettare i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K. Come definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.
Inoltre, materiali isolanti utilizzati devono rispettare, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
I limiti di spesa
Per gli interventi di isolamento termico, il super bonus al 110% si applica, su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Eco bonus al 110%: vecchi decreti attuativi ancora validi
Come riportato nella guida dell’Agenzia delle entrate sui bonus al 110%, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
- rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico;
- nelle more dell’adozione del decreto richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).
Inoltre, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari.
Se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) , ante e post intervento. Attestato rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La congruità delle spese sostenute
E’ da dimostrare anche la congruità delle spese sostenute, rispetto all’intervento effettuato.
A tal proposito, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione nonché le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a), dell’art.
Tuttavia, in attesa del decreto citato:
- la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,
- ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Se cambio solo le finestre del mio appartamento condominiale, possono beneficare del 110%?
La risposta è positiva; se l’intervento, finestre comprensive di infissi, è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti(vedi sopra) effettuati dal condominio e si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Inoltre, le finestre comprensive di infissi devono possedere le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007, decreto edifici (Fonte guida Agenzia delle entrate).