IMU 2020 settore turistico: il decreto di agosto esonera anche la rata del saldo

Se confermato nel testo definitivo che verrà approvato, il decreto di agosto prevede l’esonero anche della rata del saldo IMU 2020 per il settore del turismo aggiungendovi anche quello dello spettacolo
4 anni fa
1 minuto di lettura
Acconto IMU 2022, cosa rischia chi non va alla cassa il 16 giugno

Dopo che il decreto Rilancio ha abolito la prima rata di acconto IMU 2020 per il settore turismo della quota-Stato e quota-Comune, ora, con il decreto di agosto, potrebbe arrivare anche l’esenzione dal saldo in scadenza il prossimo mese di dicembre. È l’art. 62, della bozza del suddetto decreto, infatti, a prevederlo, aggiungendovi peraltro anche il settore dello spettacolo. Ricordiamo che l’acconto era in scadenza la scorso 16 giugno.

Ambito soggettivo dell’esenzione IMU settore turistico e spettacolo

Il menzionato art.

62 (nel suo testo in bozza) prevede nel dettaglio che, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

È altresì stabilito, con riferimento a quest’ultima categoria di immobili (D/3), che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 sempre nella condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Potrebbe anche interessarti:

 

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Pensione a 64 anni, dal 2023 sarà solo un anticipo: perché si chiama riforma a due tempi
Articolo precedente

Pensione di anzianità: requisiti e importi spettanti

Lavoro e uffici in condivisione
Articolo seguente

Smart working mania: ecco le aziende in cui si lavora solo da casa