Modello redditi per gli eredi. Tempistiche di presentazione e versamento imposte

Presentazione telematica al 30 novembre se il dichiarativo riguarda un soggetto deceduto entro il 31 luglio.
4 anni fa
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Il modello Redditi 2020, deve essere presentato entro il prossimo 30 novembre.  Per gli eredi del de cuius  potrebbe valere il termine ordinario o in alcuni casi un termine più lungo.

Ecco in chiaro le tempistiche di presentazione del modello Redditi 2020 degli eredi nonché i termini di versamento delle imposte.

La presentazione del modello Redditi: il termine del 30 novembre

Come indicato nelle istruzioni che accompagnano il modello Redditi PF 2020, il dichiarativo può essere presentato:

  • dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2020 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2020 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Tuttavia, sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2020 cartaceo, i contribuenti che:

  •  pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730(magari sono al contempo titolari di p.Iva);
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI(RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Dunque gli eredi possono ricorrere sia al modello cartaceo che telematico.

La dichiarazione degli eredi: le tempistiche da rispettare

Per le persone decedute nel 2019 o entro il mese di febbraio 2020 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata: entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

Presentazione cartacea Presentazione telematica
Data del decesso Termine di presentazione Data del decesso Termine di presentazione
1° gennaio-29 febbraio 2020  

dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020

 

 

 

1° gennaio 2019 – 31 luglio 2020

 

 

1° agosto 2020 – 30 novembre 2020

 

Dopo il 29 febbraio 2020 Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2020

 

1° agosto 2020 – 30 novembre 2020

 

Termini prorogati di 6 mesi: 31 maggio 2021

 

I termini sono prorogato di sei mesi sulla base delle previsioni di cui all’art.

65 del dPR 600/73.

Indicazioni operative

La compilazione del dichiarativo presentato dagli eredi segue precise indicazioni operative.

Difatti, coloro che  presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare:

  • il Modello REDDITI,
  • indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Inoltre, deve essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione. A tal proposito, deve essere specificato, nella casella “Codice carica”, il codice corrispondente alla propria qualifica. Nel caso di dichiarazione presentata dall’erede deve essere indicato il codice carica 7, specificando la data del decesso del soggetto per conto del quale si presenta il dichiarativo. Altresì, si devono indicare gli ulteriori dati anagrafici:   cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

I termini di versamento delle imposte

Per le persone decedute nel 2019 o entro il 29 febbraio 2020 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020. Il termine ordinario coincideva con la data del 30 giugno. Il versamento può essere effettuato comunque entro il 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Attenzione però, il D.P.C.M. 27 giugno 2020 ha prorogato i termini di versamento delle imposte.   La proroga disposta  D.P.C.M. citato, riguarda i  soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli ISA:

  • che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (€ 5.164.569),
  • tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi(Irpef, Ires ecc.).

Difatti, la proroga opera indipendentemente da eventuali cause di esclusione ISA o di inapplicabilità degli stessi.

Anche i contribuenti forfetari o minimi sono interessati dalla proroga. Nel rispetto delle suddette condizioni.

Detto ciò, in versamenti in proroga , rispetto alla data originaria del 30 giugno, possono essere effettuati:

  1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Se il de cuius era un soggetto interessato dalla proroga

Laddove il de cuius era un soggetto interessato dalla proroga al 20 luglio, i versamenti vanno effettuati sempre sulla base delle previsioni di cui all’art.65 del DPR 600/73.

“Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono
prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui e’ scaduto il termine prorogato”.

Ciò comporta che:

  • per i soggetti deceduti entro il 31 di marzo vale la scadenza del 20 luglio (con la maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto);
  • con decesso in data successiva, i versamenti devono essere effettuati entro il 20 gennaio 2021(proroga di 6 mesi).

Su tale punto, si attendono indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.

Gli eredi sono tenuti al versamento del saldo ma non degli acconti d’imposta.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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