I pensionati esteri che si trasferiscono nel mezzogiorno d’Italia optando per l’imposta sostitutiva al 7%, tassano con le regole Irpef tutti i redditi prodotti in Italia. La tassazione agevolata riguarda i soli redditi prodotti all’estero.
Tali indicazioni sono rinvenibili nella circolare n°21/e con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’ imposta sostitutiva applicabile ai redditi da pensione di fonte estera. Sono interessati i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
La tassazione sostitutiva al 7%
La Legge di bilancio 2019 prevede un regime fiscale agevolato per i soggetti non residenti:
- titolari di redditi da pensione esteri,
- le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
In pratica, tale regime fiscale permette di assoggettare i redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva del 7 per cento.
L’opzione è valida per 10 periodi d’imposta.
Il trasferimento può essere effettuato in qualsiasi regione d’Italia?
La risposta è negativa.
Difatti, il trasferimento deve avvenire in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. I comuni devono avere una popolazione non superiore a 20mila abitanti. Inoltre, la tassazione sostitutiva è ammessa anche in caso di trasferimento in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
“Le finalità della norma sono pertanto quelle di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti da parte di persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera” (circolare, Agenzia delle entrate, n°21/e 2020).
Ai fini della verifica dell’entità della popolazione, si considera:
- il dato della popolazione residente risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione”,
- pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Difatti, deve essere considerato il dato rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui trasferire la residenza fiscale in Italia.
Inoltre, non rilevando eventuali variazioni nel numero degli abitanti verificatesi negli anni successivi, sempreché il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.
Differente tassazione per i redditi nazionali ed esteri
L’opzione per l’imposta sostitutiva al 7% ha effetto su tutti i redditi prodotti all’estero. Tali redditi sono individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del DPR 917/86, TUIR.
Ad esempio, si considerano prodotti all’estero:
- gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo residente (soggetto che trasferisce la residenza in Italia) da soggetti esteri o
- la plusvalenza che lo stesso realizza a seguito della cessione di npartecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati, siano da considerare redditi prodotti all’estero.
Al contrario, non sono considerati prodotti all’estero, ad esempio i redditi:
- fondiari(da fabbricati e terreni)
- di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
- di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR
- d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
Inoltre non si considerano prodotti all’estero:le indennità di fine rapporto; i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; i compensi per l’uso di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
I redditi prodotti in Italia
Non si applica l’imposta sostitutiva per i reddito prodotti dal neo residente in Italia.
In tel caso trova applicazione la disciplina Irpef ordinaria.
Come da circolare n°21/e, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono sottoposti a imposizione applicando le aliquote progressive Irpef ad una base imponibile che si compone esclusivamente:
- dei redditi prodotti in Italia;
- dei redditi esteri non inclusi volontariamente (vedi paragrafo successivo) nell’opzione per l’imposta sostituiva al 7%.
Per tali redditi, italiani o esteri ad imposizione ordinaria, il contribuente potrà beneficiare delle varie detrazioni e deduzioni previste dal TUIR.
I redditi esteri esclusi dalla tassazione sostituiva
Il contribuente neo residente può escludere dall’applicazione dell’imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Tale scelta deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall’opzione.
Dunque, ad esempio, è possibile applicare l’imposta sostituiva in riferimento:
- a tutti i redditi esteri prodotti nello stato A,
- e tassare con l’Irpef tutti i redditi esteri prodotti nello stato B.
La scelta dei Paesi o territori, può essere effettuata o modificata dal contribuente anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione.
Attenzione però, la modifica può solo essere finalizzata ad escludere dal regime dell’imposta sostitutiva ulteriori Stati o territori rispetto a quelli già individuati in sede di primo esercizio dell’opzione o in sede di successive variazioni della stessa.
Difatti, una volta esclusi i redditi di un determinato Stato dalla tassazione sostitutiva, non si può più tornare indietro.
Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia. Con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, se spettante.