Sospensione del pagamento di assegni e altri titoli di credito. Le novità del dl agosto

I termini di scadenza relativi ai titoli di credito sono sospesi fino al 31 agosto 2020, dimezzate le sanzioni per chi paga entro io 60 giorni successivi.
4 anni fa
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L’articolo 76 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto di agosto), pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale, va a modificare una norma già in vigore con il decreto liquidità, ossia quella prevista all’articolo 11 dello stesso decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. Si tratta della sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

Con il decreto di agosto, in pratica, viene rafforzato ed esteso quanto sopra esposto. L’art. 76 dello stesso, infatti, prevede quanto segue: “i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.

Assegni non protestabili

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 76 del decreto di agosto, gli assegni portati all’incasso, non sono protestabili fino al 31 agosto 2020.

Sempre per quanto riguarda gli assegni, vengono attenuate le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all’articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990) in caso di protesto nel periodo successivo alla sospensione.

Secondo quanto previsto dal decreto rilancio, se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1 (31 agosto 2020), effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, le stesse sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie si applicano in misura dimezzata.

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