Il 5 agosto scorso sulla pagina web ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate numerose decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio il titolare di un titolo della serie Q/P emesso in data 4 novembre 1989 si è rivolto all’Abf perché l’intermediario ha rifiutato di applicare il rendimento dal 21° al trentesimo anno indicato sul retro del buono. Ecco allora le motivazioni del rifiuto dell’intermediario e la decisione N. 10970 del 18 giugno 2020 del Collegio di Milano, ecco il link.
Le controdeduzioni dell’intermediario
In data 29 gennaio 2020 il titolare di un buono fruttifero postale emesso il 4 novembre 1989 ha lamentato il fatto che l’intermediario non abbia applicato il rendimento dal 21° al 30° anno indicato dietro al titolo nonostante il suo reclamo.
L’intermediario, nelle sue controdeduzioni, ha presentato al Collegio di Milano un allegato che prova che sul buono in questione sul davanti c’è il timbro della serie Q/P mentre dietro in modo chiaro ed univoco il timbro relativo ai tassi di interesse applicati come voleva il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986. Nel dettaglio quest’ultimo prevedeva che per gli anni dal ventunesimo al trentesimo fosse corrisposto un interesse semplice, calcolato per ogni bimestre nella misura del 12%. Per tale motivo l’intermediario ha chiesto che il ricorso fosse rigettato.
La decisione del Collegio di Milano
Il buono in oggetto, comunica il Collegio, è stato emesso in data 4 novembre 1989 e quindi dopo il DM. In conformità a quanto previsto da quest’ultimo, però, nella parte davanti è stata inserita correttamente da Poste Italiane la timbratura con la serie di appartenenza “Q/P” mentre sul retro risulta apposto il timbro con il tasso dei nuovi rendimenti fino al ventesimo anno. Manca invece quella specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L’unico riferimento al rendimento del titolo per tale periodo resta quindi quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo dove è indicato l’importo del rendimento ” per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione“.
Il Collegio ha quindi ritenuto, in linea con la propria giurisprudenza, che l’intermediario (nonostante il Dm) non ha incorporato bene nel testo cartolare le determinazioni complete del Ministero relative al rendimento del titolo mancando proprio la parte dal 21° al 30° anno. Questo comportamento ha di fatto creato un falso affidamento da parte del sottoscrittore del titolo e perciò non è per nulla ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei titoli oggetto della controversia. Per tali motivi il Collegio di Milano ha deciso che al ricorrente del ricorso dovranno essere riconosciute le condizioni descritte sul retro del titolo al netto delle ritenute fiscali per il periodo dal ventesimo al trentesimo anno.
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