Fuori dalla detrazione l’onere aggiuntivo accessorio alla spesa sanitaria

Restano detraibili solo quegli oneri cha hanno una natura sanitaria e non anche quelli che rappresentano oneri amministrativi accessori alla prestazione sanitaria
4 anni fa
1 minuto di lettura
bonus pos

Non è detraibile, in quanto non può considerarsi come spesa sanitaria, l’onere aggiuntivo addebitato in fattura dal poliambulatorio al paziente che ha pagato la prestazione con modalità diversa dalla carta di credito registrata sul sito del poliambulatorio stesso. Lo ha fatto sapere l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 268/E del 25 agosto 2020.

L’obbligo della tracciabilità per la detrazione delle spese sanitarie

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2020, ai fini della loro detraibilità fiscale, è necessario che il pagamento avvenga “con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.

Lgs 241 del 1997”.

Quest’ultimo fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”.

Con la locuzione “altri sistemi di pagamento”, la stessa Amministrazione finanziari ha precisato che, così come già previsto per le erogazioni liberali ai partiti politici (Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014), devono intendersi quelli che:

“garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.

L’obbligo di tracciabilità ai fini della detrazione, tuttavia, continua a non sussistere per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN). In altri termini è possibile continuare a pagare le suddette spese con modalità diverse da quelle tracciabili (quindi ad esempio in contanti) senza perdere il diritto alla detrazione fiscale.

Gli oneri accessori indicati in fattura non sono detraibili

Con riferimento alla possibilità di portare in detrazione anche, ad esempio, l’onere aggiuntivo addebitato in fattura per le prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA quando non si provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito registrata sul sito del poliambulatorio che ha reso la prestazione sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale onere non sia detraibile in quanto trattasi di un “onere amministrativo” e non di una spesa avente “natura sanitaria”.

Inoltre, secondo l’Amministrazione non può trovare nemmeno applicazione la Circolare n. 13/E dell’11 maggio 2019, nella parte in cui chiarisce che:

“l’importo delle spese sanitarie da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile/deducibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura (…)”.

Per l’Agenzia, infatti, l’imposta di bollo è dovuta ex lege quando l’importo della fattura esente da IVA supera euro 77,47, mentre l’onere aggiuntivo in esame è applicato per scelta aziendale.

Potrebbero anche interessarti:

Spese detraibili al 19%: il circuito del credito commerciale non ha il requisito della tracciabilità

 

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.