Il calcolo dell’acconto d’imposta è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.
Se il contribuente, in corso d’anno ritiene di conseguire dei redditi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente può pagare gli acconti sulla base delle sue previsioni; difatti si parla di metodo previsionale che affianca quello ordinario definito metodo storico.
A tal proposito, coloro che hanno presentato il 730-2020 o lo presenteranno al 30 settembre, se non intendono pagare il secondo o unico acconto dell’Irpef o lo vogliono fare in misura inferiore a quello risultante dal 730, entro il 10 ottobre devono comunicarlo al proprio datore di lavoro.
Il saldo e l’acconto Irpef
In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) riguardano : il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo. Importi da versare entro il 30 giugno di ogni anno.
Tuttavia, l’acconto che può essere pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
Saldo e prima rata dell’acconto possono essere rateizzate, a partire dal cedolino successivo al mese in cui il datore di lavoro ha ricevuto il risultato del 730.
Il calcolo degli acconto: metodo storico o previsionale
Il calcolo degli acconto d’imposta può essere effettuato con il metodo storico o il metodo previsionale.
Il metodo storico è quello applicato di default.
Con tale metodo, il calcolo dell’acconto è effettuato:
- sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente,
- al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto,
risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”).
In alternativa al metodo storico l’acconto può essere calcolato con il metodo previsionale. La scelta ha una precisa ragione di fondo.
Difatti, il contribuente che ritiene, nel corso dell’anno, di conseguire un reddito inferiore rispetto a quello dell’anno precedente può calcolare gli acconti:
- sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi,
- i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto spettanti.
Tuttavia, se quanto versa a titolo di acconto con il metodo previsionale è inferiore a quanto effettivamente dovuto, si espone all’applicazione della sanzione del 30%. Sanzione applicabile in caso di carente od omesso versamento delle imposte dovute; art.13 D.lgs 471/1997.
La scadenza del 10 ottobre
L’art.19 del D.M. 164/1999 dispone che “I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilita’, l’importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre”.
Difatti, in applicazione del metodo previsionale, il lavoratore che ritiene di dover pagare il 2° acconto inferiore rispetto a quello risultante dal 73072020, deve:
- comunicarlo al sostituto d’imposta,
- entro il 10 ottobre prossimo.
La scadenze è fissata per legge.
Il 2° acconto di norma si paga entro il 30 di novembre; non è possibile rateizzare il 2° acconto.
Le previsioni di deroga del decreto liquidità: se sbaglio il calcolo del dovuto
Il D.l. 23/2020, per il solo anno 2020, ha disposto una previsione di favore per coloro che:
- applicando il metodo previsionale,
- sbagliano a determinare gli acconti effettivamente dovuti.
Difatti, l’art.20 prevede:
- la non applicazione di sanzioni e interessi,
- in caso di insufficiente versamento degli acconti entro specifici limiti.
In pratica, le sanzioni non si applicano se l’importo versato a titolo di acconto (calcolato con il metodo previsionale) si discosta entro il limite del 20% rispetto al quantum dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi.