Il super bonus al 110% premia le spese sostenute nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; per le spese condominiali vi è il dubbio se tale periodo debba essere rispettato in riferimento al bonifico effettuato dall’amministratore del condominio o per quello dei singoli condòmini con i quali versano le quote di competenza sulla base delle tabelle millesimali.
Il super bonus al 110%
I lavori rientranti nel super bonus al 110%, possono essere distinti in lavori trainanti e lavori trainati.
Laddove siano effettuati lavori trainanti, anche per quelli trainati si può beneficiare della detrazione al 110%.
In generale, gli interventi detraibili al 110% sono quelli di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Difatti, tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d. “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Interventi che possono essere effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Bonifico parlante solo per le persone fisiche
Le spese che rientrano nel super bonus al 110% devono essere regolate tramite bonifico parlante.
Perché è definito parlante?
E’ così definito in quanto, nel bonifico devono essere riportati specifici dati.
In particolare, dal bonifico bancario o postale deve risultare:
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA,
- ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto dell’8%.
Per le imprese non vi è obbligo di effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante. Tale indicazione vale anche per le imprese c.d. minori ossia in regime misto di cassa/competenza (art.66 del DPR 917/86, TUIR).
Principio di cassa o di competenza
Il super bonus al 110% premia le spese sostenute nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Specificata la rilevanza del principio di cassa per le persone fisiche, come deve essere rilevata la data di effettivo pagamento per i lavori condominiali?
La data del bonifico per i lavori condominiali
Per i lavori condominiali rileva:
- la data del bonifico effettuato dal condominio,
- indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.
Ciò comporta che con bonifico del condominio effettuato ad esempio a dicembre 2020, i singoli condòmini possono beneficiare della detrazione ( o della cessione):
- se versano le loro quote di competenze,
- anche nel 2021.
Ad ogni modo, prima del termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.