Professionisti e bonus 1.000 euro di maggio, tanti ancora i nodi da sciogliere, soprattutto per quel che riguarda la determinazione del reddito ai fini dell’ottenimento dell’indennità.
Ad essere interessati dalla vicenda, in realtà, sarebbero soltanto i professionisti in regime forfettario.
Il problema nasce a seguito della pubblicazione della circolare n. 25 del 20 agosto 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi e utili chiarimenti relativi ai provvedimenti del decreto “Rilancio”, dichiarando, fra le altre cose, che la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione bonus 1000 euro prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario).
Sulla base di questa nuova interpretazione, le indennità, già in larga parte anticipate dalle casse previdenziali di appartenenza, potrebbero essere in realtà non dovute.
Bonus 1.000 euro, anche per i forfettari i costi si calcolano in base agli importi realmente sostenuti
Con la circolare n. 25 del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi e utili chiarimenti relativi ai provvedimenti del decreto “Rilancio”. I chiarimenti, sotto forma di risposte alle domande frequenti (FAQ), sono stati richiesti da più parti: associazioni di categoria, direzioni regionali, operatori e contribuenti.
Nell’ambito delle misure introdotte in materia di lavoro e politiche sociali, l’Ade si sofferma sulle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, all’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita IVA in regime forfettario.
L’Ade, in particolare, dichiara che in relazione alle modalità di determinazione della riduzione del reddito di almeno il 33 per cento subita dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, la disposizione stabilisce che: “la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario)”.
Il regime forfettario, si legge nella circolare, rileva soltanto ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette.
Cosa succede adesso?
Sulla base di questa nuova interpretazione, le indennità, già in larga parte anticipate dalle casse previdenziali ai propri iscritti, potrebbero essere in realtà non dovute.
In altre parole, alcuni professionisti che hanno già percepito l’indennità in automatico potrebbero scoprire di non averne avuto diritto.
A questo punto ci si potrebbe chiedere: come si muoveranno le casse professionali in casi come quello appena descritto? Potrebbero richiedere la restituzione di quanto impropriamente percepito dai propri iscritti? Staremo a vedere quale sarà l’evoluzione di questa vicenda.