Pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il decreto, fra le tante misure, all’articolo 5 prevede la proroga dello smart working o del congedo covid nel caso in cui i figli siano costretti alla quarantena obbligatoria. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Proroga smart working e congedo covid
L’articolo n. 5 del decreto sopra citato prevede la proroga delle misure del “lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”.
In particolare:
- Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico;
- Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni;
- Per i periodi di congedo fruiti, nel caso di astensione dal lavoro per i motivi di cui sopra, è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa;
- Per i giorni in cui un genitore fruisce di una di queste misure, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure;
- Il beneficio può essere riconosciuto entro il 31 dicembre 2020.
Il provvedimento, ad ogni modo, riguarda solamente i lavoratori dipendenti e, ad oggi, nessuna misura simile è prevista per gli autonomi.
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