Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E del 14 settembre 2020, si completa il quadro per la fruizione del credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro ed acquisto dispositivi di protezione introdotto con l’art. 125 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020). Con esso, infatti, è istituito il codice tributo da utilizzare in F24 per la compensazione.
Modalità di utilizzo e percentuale riconosciuta del credito d’imposta sanificazione
La risoluzione di ieri fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020 (con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del beneficio) e al successivo Provvedimento dell’11 settembre 2020 con cui stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta.
Ricordiamo che il predetto credito spetta nella misura del 60% delle spese di sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione in ambienti di lavoro sostenute nel 2020 (l’agevolazione massima riconoscibile è di 60.000 euro).
L’utilizzo può avvenire in compensazione in F24 a partire dal 12 settembre 2020 (il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate). In alternativa all’utilizzo in compensazione è possibile cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà per questi ultimi di successiva cessione.
Credito d’imposta sanificazione: il codice tributo da utilizzare nel modello F24
Per l’utilizzo in compensazione del credito d‘imposta in commento, dunque, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione di ieri, 14 settembre 2020, istituisce il seguente codice tributo:
“6917” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
Il codice va riportato nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Occorre poi compilare il campo “anno di riferimento” indicandovi “2020”.
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