Sisma bonus 110%: esclusa dalla cessione la polizza

E' ammessa la cessione della detrazione legata agli interventi antisismici ma non quella per la polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.
4 anni fa
2 minuti di lettura
Il PNRR 2 è legge, novità anche per il bonus 110 (nella forma del sismabonus)

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus al 110%, in caso di cessione della detrazione spettante   a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione riconosciuta per la polizza non può essere ceduta.

 

Nei fatti, è ammessa la cessione della detrazione legata agli interventi antisismici ma non quella per la polizza.

Il super bonus per i lavori antisismici

Il super bonus al 110% previsto dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio spetta anche per gli interventi rientranti nel c.

d. sisma bonus.

 

Difatti, sono agevolati al 110%.

 

  • gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di
  • edifici  ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).

 

L’aliquota del 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche. il riferimento è alle:

 

  • unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006),
  • oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile.

 

Demolizione e ricostruzione effettuata da parte  di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

 

Il 110% spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Se collegata ad uno degli interventi sopra riportati.

 

Si ricorda che gli interventi antisismici premiati al 110% possono essere effettuati su tutte le unità abitative possedute dal contribuente. Anche in numero superiore alle due unità. Infatti,  l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

L’opzione per l cessione o lo sconto in fattura: anche per il sisma bonus

Il super bonus al 110% può essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.

 

Fino a copertura dell’imposta dovuta anno per anno.

 

In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Se il contribuente opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Difatti, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Ad ogni modo, la cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

L’eventuale cessione della detrazione eventi calamitosi

Anche la detrazione del 110% spettante per gli interventi sisma bonus può essere ceduta.

 

A tal proposito:

 

  • se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e
  • contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,

 

la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR è elevata al 90 per cento.

 

Al riguardo, si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta”(Circolare, Agenzia delle entrate n°24/e 2020).

 

Dunque la detrazione per la polizza che copre il rischio per eventuali eventi calamitosi può essere solo indicata in dichiarazione dei redditi; difatti si scarica dalle tasse.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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