Gel disinfettante: quando è possibile applicare l’Iva agevolata?

Le cessioni di alcuni prodotti disinfettatile sono esenti da IVA se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
4 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 370 del 17 settembre 2020: “Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Art. 124 d.l. Rilancio – detergenti disinfettanti mani”, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione dell’Iva agevolata su alcuni prodotti disinfettanti, così come previsto dal decreto rilancio. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante, produttore di cosmetici, saponi liquidi e gel igienizzanti, chiede all’Ade se i propri prodotti, in particolare i gel igienizzanti mani, possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, e, per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, applicando l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento, come previsto dall’articolo 124 del d.

l. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

Iva agevolata sui gel disinfettanti 

La norma in questione è stata prevista dall’articolo 124 del Decreto Rilancio.

Ai sensi di questa norma, le cessioni dei beni ivi indicati sono esenti da IVA se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, dette cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Tra i beni elencati all’articolo 124, comma 1, figurano anche i «detergenti disinfettanti mani.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento, individuando anche i codici TARIC dei beni agevolati.

Il Contribuente, in virtù del codice TARIC dichiarato (diverso da quelli forniti dall’Agenzia delle Dogane), sostanzialmente, afferma di produrre cosmetici senza alcuna proprietà disinfettante.

Pertanto, l’Ade Afferma che “considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all’articolo 124, si ritiene che l’agevolazione in commento non trovi applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, quali quelli citati dall’Istante, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti”.

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