Attestazione requisiti Start-up: c’è tempo fino al 30 settembre

In ravvedimento è possibile attestare i requisiti di Start-up o PMI innovativa, versando anche una sanzione.
4 anni fa
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Tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti per rimanere iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese. Considerando le norme di carattere straordinario adottate per il covid-19, l’attestazione può essere presentata in ravvedimento entro il 30 di settembre.

 

A comunicarlo è stato il Mi.Se. con apposita circolare, la n° 1/V datata 10 settembre.

I requisiti per le Start-up

E’ qualificata come start-up, la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, in possesso di specifici requisiti( i principali):

 

  • è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni;
  • ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presenta (a partire dal secondo anno di attività) un valore annuo della produzione (risultante dall’ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di aziendao di ramo di azienda;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e lacommercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valoretecnologico.

 

La definizione di start-up innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2, del D.

L. n. 179/2012.

 

Alle start-up sono riservare una serie di agevolazioni che vanno:

 

  • dall’esclusione dalla disciplina delle società di comodo
  • all’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo.

 

Ancora, sono previste specifici crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni nonchè detrazioni Irpef e deduzioni Ires rafforzate per coloro che investono in Strat-up.

La perdita dei requisiti

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque:

 

  • entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio,
  • il rappresentante legale della start-up innovativa,

 

deve attestare il mantenimento dei suddetti requisiti. Presentando apposita dichiarazione al Registro delle imprese.

 

In caso di perdita dei requisiti, entro 60 gg dalla perdita dei requisiti la start-up è cancellata dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Ad ogni modo, permane ‘iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.  Alla perdita dei requisiti e’ equiparato il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento degli stessi.

 

La norma è replicata anche per le PMI innovative, art.4 D.L. 3/2015.

 

La cancellazione è disposta con provvedimento del conservatore impugnabile come da novità introdotta dal decreto semplificazioni ( si veda l’art.40 commi 9 e 10 del D.L. 76/2020, decreto semplificazioni).

La scadenza del 30 settembre: si al ravvedimento

Trascorsi 60 gg dall’omessa attestazione dei requisiti si ha la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

 

Infatti, come da Circolare MI.Se. n° 1/V del 10 settembre scorso:

 

  • la dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio, disposta dall’articolo 106 del DL 18 del 2020 (Cura Italia),
  • fissato, in deroga, in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,

 

ha inciso altresì sulla tempifica per presentare l’attestazione dei requisiti.

 

Tutte le start-up e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti. Trenta giorni dall’approvazione del bilancio.

 

A tal proposito, considerate le previsioni del decreto Cura Italia, i sessanta giorni dalla perdita dei requisiti o dalla mancata presentazione dell’attestazione:

 

  • decorrono dal 1° agosto e
  • coincidono con il 30 settembre.

 

Fino al momento in cui le Camere di Commercio competenti non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dall’omessa attestazione), è ammesso il ravvedimento operoso. Con deposito tardivo della attestazione.

Il ravvedimento è ammesso entro il 30 settembre.

 

Ad ogni modo, il Ministero ha comunicato  alle Camere di commercio di inviare un sollecito a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale, con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine,  l’attestazione del mantenimento dei requisiti. “Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, codesti Uffici procederanno alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020″(Fonte Circolare MI.Se. n° 1/V del 10 settembre).

 

La presentazione dell’attestazione comporta comunque il versamento della sanzione:

 

  • applicate nella misura ridotta di 68,66 euro dal 1° al 30° giorno di ritardo,
  • ovvero a 206,00 euro dal 31° giorno di ritardo.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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