Si avvicina la scadenza del 1° ottobre 2020, termine entro il quale, ditte individuali, società e professionisti, che non vi abbiano ancora provveduto, dovranno comunicare la PEC (posta elettronica certificata) al registro imprese (per ditte e società) o all’ordine di appartenenza (per i professionisti).
L’obbligo è previsto dall’art. 37 del decreto-legge n. 76 del 2020 con il fine di favorire il percorso di semplificazione delle comunicazioni telematiche tra i predetti soggetti e le pubbliche amministrazioni.
Comunicazione PEC entro il 1° ottobre 2020 per ditte individuali e società
L’obbligo di comunicare la PEC entro il 1° ottobre 2020 interessa le imprese costituite in forma societaria.
Qualora non eseguono questo adempimento entro la suddetta data o laddove il domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, le società saranno soggette alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio.
Obbligo di comunicazione della PEC anche per le ditte individuali (in questo caso l’omissione prevede una sanzione da euro 10 a euro 516 euro (prevista dall’articolo 2194 del codice civile), in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Obbligo di comunicare la PEC per i professionisti
Anche i professionisti, dovranno entro il 1° ottobre 2020, comunicare la propria PEC all’albo o elenco istituito con legge al Collegio o Ordine di appartenenza che devono obbligatoriamente curare il corretto aggiornamento e la disponibilità per le amministrazioni pubbliche dell’elenco riservato di tali domicili.
Il professionista che omette la comunicazione è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
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