L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 399 del 23 settembre 2020: “articolo 18 quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modifiche dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Credito di imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia colpite da eventi sismici”, fornisce utili chiarimenti in merito al cosiddetto “bonus investimenti al sud”, in particolare relativi al profilo oggettivo di questa agevolazione. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
La società istante intende acquistare monitor ed espositori da concedere in comodato gratuito ad ipermercati, supermercati e negozi situati in strade e luoghi di notevole passaggio, ubicati su tutto il territorio nazionale, quindi anche al di fuori dei territori colpiti dagli eventi sismici ai quali fa riferimento il citato articolo 18-quater.
La società chiede all’amministrazione finanziaria se, a tale scopo, può usufruire del cosiddetto bonus investimenti al Sud.
Bonus Investimenti al sud, non rientrano i monitor pubblicitari
Sotto il profilo oggettivo, i beni agevolabili devono essere caratterizzati della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa.
Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma (comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015), spiega l’ADE, occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.
Sulla base di quanto rappresentato dall’istante, i beni oggetto d’investimento sono costituiti dai monitor ed espositori, la cui uniche funzioni, risultano, rispettivamente, quella di proiettare a circuito chiuso un video dimostrativo del prodotto in vendita e di contenere ed esporre i prodotti in vendita.
Pur considerando che l’acquisto di questi beni potrebbe incidere positivamente sulle vendite dei prodotti commercializzati dall’istante, gli stessi non possono essere considerati come diramazioni della struttura produttiva aziendale.
Si tratta, infatti, “di beni dotati di una propria autonomia anche al di fuori della struttura produttiva dell’impresa, circostanza che determina l’assenza di un vincolo di connessione funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato”.
Per tali motivi si ritiene che i monitor e gli espositori oggetto d’investimento, non potranno rientrare nell’ambito applicativo del bonus investimenti al sud.
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