Asseverazione per il superbonus 110%: il tecnico può dedurre il premio dell’assicurazione obbligatoria?

L’ingegnere, l’architetto o chi tecnico rilascia l’asseverazione per il superbonus 110% deve stipulare una polizza assicurativa obbligatoria per tutelare i clienti e il bilancio dello Stato
4 anni fa
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Il tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) che rilascia l’asseverazione a fronte dei lavori che danno diritto al superbonus 110% può dedurre dal reddito della propria attività professionale i premi pagati per l’assicurazione obbligatoria prevista in questi casi dalla normativa di riferimento?

Per rispondere alla domanda, dobbiamo in primo luogo ricordare per i lavori che danno luogo a beneficiare del superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, è necessario acquisire (sia nel caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi del beneficio nella forma della detrazione fiscale, sia nel caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito) l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

Il premio della polizza assicurativa non è deducibile solo dal tecnico forfetario

Ad ogni modo, allo scopo di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata da suddetti tecnici, la stessa norma istitutiva del superbonus 110% (art. 119 del decreto Rilancio), ha stabilito l’obbligo per detti soggetti, ai fini del rilascio dell’asseverazione stessa, di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

A parere di chi scrive, i premi mensili, semestrali o annui che il tecnico paga all’impresa di assicurazione a fronte della citata polizza, possono ritenersi deducibili dal reddito della propria attività professionale in quanto trattasi di un costo “inerente” all’attività stessa.

L’unica ipotesi in cui il premio resta indeducibile è quello in cui il tecnico che rilascia l’asseverazione svolge la sua attività professionale operando in regime forfetario. Infatti, chi agisce in questo regime, come noto, non deduce i costi inerenti all’attività esercitata salvo che si tratti di contributi previdenziali ed assistenziali assolti per obblighi di legge.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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