Unica villetta in comproprietà: ok al superbonus 110% per il cappotto termico

In questo articolo affrontiamo la questione della spettanza o meno del superbonus 110% in caso di cappotto termico su una villetta a schiera in comproprietà composta da due piani
4 anni fa
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Foto © Pixabay

Vi riportiamo un quesito arrivato in redazione

Io e mia moglie siamo comproprietari di una villetta a schiera unifamiliare non facente parte di alcun condominio. La villetta è composta da piano terra e piano rialzato accatastati unitariamente. Vorremmo fare il cappotto termico a detta villetta e vorrei sapere se potremmo rientrare nel superbonus 110%.

Gentilissimo lettore, per ora il caso in cui non è possibile fruire del superbonus 110% è quello chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ aggiornate sul proprio sito istituzionale, ossia quello, di un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

In questa occasione, l’Amministrazione finanziaria ha escluso il superbonus 110% per il cappotto termico in quanto come chiarito dalla Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, il superbonus

“non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Tuttavia, si parla di un emendamento al decreto agosto che potrebbe eliminare questo divieto al beneficio.

La definizione di immobile unifamiliare ai fini del superbonus 110%

La definizione di edificio unifamiliare è stata data dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 328 del 2020, in cui è stato detto che per tale si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.

Con riferimento alla citazione “funzionalmente indipendente” è stato detto che ciò si verifica quando il fabbricato è dotato di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Con l’espressione “accesso autonomo all’esterno” si vuole indicare, invece, che l’unità immobiliare deve disporre di un accesso indipendente che non sia condiviso con altri immobili.

Inoltre l’accesso deve essere chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’ingresso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

Dunque, ciò per dire che, la villetta a schiera in questione può ritenersi soddisfare i predetti requisiti (è edificio unifamiliare ed anche se composta da due piani questi non sono accatastati singolarmente). Pertanto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, sarà possibile godere del superbonus 110% per il cappotto termico.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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