Qualche mese fa ho firmato un contratto come calciatore dilettante con una squadra che milita nel campionato di serie D.
Non è del tutto chiaro come saranno tassate le somme da me percepite per le prestazioni effettuate.
Il prossimo anno sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi? Le somme percepite sono interamente tassate? il loro importo è pari a 15.000 € ed è l’unico reddito che percepirò quest’anno.
Il trattamento fiscale delle prestazioni sportive dilettantistiche
L’art.67 del DPR 917/86 (TUIR), considera quali redditi diversi riservi i compensi ricevuti dagli sportivi dilettanti.
Tali compensi sono sottoposti ad un regime di tassazione agevolato.
In particolare la tassazione agevolata riguarda:
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dagli enti di promozione spor tiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua fi- nalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni e art.69 del TUIR) è previsto che:
- i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Ad ogni modo, sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
I requisiti per la tassazione agevolata: ambito soggettivo
L’art 67 del TUIR fa espresso riferimento
” all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.
Difatti, nella circolare 34/2001, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la tassazione agevolata riguarda tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva dilettantistica.
Nel senso che determinano la concreta realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica. Dunque sono compresi coloro che presenziano all’evento sportivo:
- nell’ambito e
- per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione.
Sono considerati corrisposti nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica i compensi corrisposti:
- agli atleti:
- gli allenatori;
- ai giudici di gara;
- i commissari speciali che durante la gara devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri.
- ecc.
Ulteriori requisiti per la tassazione agevolata
Affinché possa essere applicata la tassazione agevolata è necessario che:
- i compensi siano percepiti da uno dei soggetti sopra individuati (atleti, allenatore ecc);
- la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico.
Dunque, come da circolare sopra citata, ad esempio, non beneficio delle agevolazioni fiscali in commento:
- i compensi corrisposti all’arbitro dilettante per la direzione di una gara professionistica;
- i compensi corrisposti all’atleta professionista impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.
La risposta al quesito
In base a quanto detto finora, il contribuente di cui al quesito, non sarà tenuto a presentare la dichiarazione se nell’anno 2020 percepisce solo i compensi per l’attività sportiva dilettantistica. Fino ad un importo max di 30.658,28.
Limite ottenuto sommando la soglia di esenzione di 10.000 € con la soglia entro la quale la ritenuta è effettuata a tipo di imposta (20.658,28).
Nel caso specifico su esposto, i compensi fino a 10.000 saranno esentasse; sulla parte eccedente e fino a 15.000 pagherà l’Irpef al 23%.
Irpef trattenuta direttamente dal soggetto che le corrisponde il compenso.