110%: ultime F.A.Q.

L'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul bonus 110%
4 anni fa
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Qualche giorno fa l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le F.A.Q. sul 110%. In particolare i nuovi chiarimenti operativi hanno riguardato i lavori effettuati sugli immobili di lusso, sui magazzini nonchè sulle pareti di un solo appartamento condominiale.

 

Ecco in chiaro le ultime indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.

Il super bonus al 110%

Il D.L. 34/2020, D.L. Rilancio, prevede delle detrazioni rafforzate per i lavori di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili residenziali.

 

Difatti, per tali interventi, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spetta una detrazione della spesa pari al 110%.

 

Tale detrazione è stata definita super bonus (Circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e 2020).

 

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Gli interventi possono essere effettuati entro precisi limiti di spesa.

 

Rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali appena elencati.

 

Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

 

La prima categoria di interventi è definita “interventi trainanti”, la seconda “interventi trainati”.

Soggetti beneficiari

Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Attenzione, gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni  rientrano tra i beneficiari del 110% in caso  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

Ad esempio, si pensi allo studio del dentista che si trova all’interno di un condominio residenziale oggetto di lavori. In tale caso, anche il professionista beneficia del 110%.

 

Non opera alcuna limitazione soggettiva alla detrazione:

  • sia per imprenditori
  • che per professionisti,

 

laddove l’immobile oggetto dei lavori è quello afferente la propria sfera privata/familiare.

Le ultime F.A.Q. dell’Agenzia delle entrate

In data 30 settembre, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le F.A.Q. sul 110%.

 

In particolare, i nuovi chiarimenti hanno riguardato i lavori effettuati:

  1. sugli immobili di lusso;
  2. su magazzini e altre pertinenze dell’immobile;
  3. su pareti interne ed esterne di un solo appartamento condominiale.

Interventi sugli immobili di lusso

I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia, non possono fruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità.

 

Questo limitazione opera perché

 il comma 15-bis dell’articolo 119 del dl Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.

Lavori effettuati su magazzini ed altre pertinenze

Sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono agevolate anche:

 

  • le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi
  • saranno destinati ad abitazione.

 

Tuttavia, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di cambio di destinazione d’uso  del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).

 

Difatti rileva la classificazione catastale conseguita a fine lavori.

 

Dunque, è possibile fruire del Superbonus anche se oggetto degli interventi di efficienza energetica e/o antisismici è un magazzino, un deposito o una autorimessa privata. Il riferimento è alle categoria catastale C/2) o C/6.

Cappotto termico sul singolo appartamento condominiale.

A determinati condizioni, il cappotto termico può essere agevolato anche se riguarda le pareti di un solo appartamento condominiale.

 

A tal fine:

 

  • l’ assemblea condominiale deve autorizzare i condòmini a realizzare l’intervento sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa,
  • sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti per il Superbonus.

 

Dunque, i lavori devono interessare  una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio. Se ciò non è possibile, è richiesto il conseguimento della classe energetica più alta. Requisiti da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato.

Lavori sulle pareti interne dell’appartamento condominiale

Un ulteriore chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate riguarda il cappotto termico effettuato sulle pareti interne di un appartamento condominiale.

 

In tale caso,

 

l’intervento fa parte della tipologia dei lavori cosiddetti “trainati”, quindi può rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento “trainante” sulle parti comuni dell’edificio in condominio (FAQ, Agenzia delle entrate).

Ad ogni modo, il cappotto termico interno potrebbe rientrare nell’eco bonus ordinario, art.14, D.L. 63/2013.

 

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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