L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 461/E del 9 ottobre 2020: “imposta di bollo su perizia asseverata e allegati”, fornisce utili chiarimenti in merito all’imponibilità della certificazione di un perito, necessaria all’erogazione di contributi pubblici a favore di enti e società, tramite bando. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Quesito del contribuente
L’istante è una società che opera a supporto della Regione e si occupa di gestione e controllo di fondi e dell’istruttoria per la concessione di tali finanziamenti.
La disciplina dell’imposta di bollo prevede la corresponsione del tributo per la perizia giurata.
L’istante chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell’imposta in parola da riservare alla perizia asseverata (Rapporto di certificazione) ed agli acclusi documenti quali la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate che, come riferito dall’interpellante, “costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore”.
Anche la perizia asseverata è soggetta all’imposta di bollo
Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente ai due tipi di perizie. In particolare:
- la perizia asseverata consta di una semplice scrittura contenente dichiarazioni;
- la perizia giurata consiste in un vero e proprio atto pubblico.
Con la perizia asseverata, dunque, il perito redige un documento contenente elementi confermati sotto la propria personale responsabilità.
Con riferimento all’imposta di bollo, l’articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al Dpr n. 642/1972 stabilisce che ne sono soggetti:
“i tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”.
Quest’ultima disposizione, dunque, individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere”. In altre parole, da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali.
Nel caso in esame, il rapporto di certificazione rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere”. Pertanto, lo stesso è soggetto all’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto nel richiamato articolo 28.
La disposizione trova applicazione anche in riferimento alla check list ed al prospetto riepilogativo delle spese rendicontate che “costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore”.
Articoli correlati
Società tra professionisti: ognuno deve avere la sua partita IVA?
Società tra professionisti: cosa succede se viene meno la pluralità di soci
Nuovo incontro MEF, Agenzia delle Entrate e Commercialisti: i commenti del CNDCEC e dell’ANC