Anche per la nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, così come per la vecchia IMU, c’è esenzione per l’immobile qualificato come abitazione principale per il possessore ed il suo nucleo familiare.
Affinché l’abitazione principale sia esente IMU è necessario, tuttavia, che il fabbricato appartenga a categoria catastale non di lusso, ossia a categoria diversa da A/1, A/8 ed A/9.
L’esenzione c’è anche per le c.d. “pertinenze” anche se nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C7.
La definizione di abitazione principale e pertinenze ai fini IMU
Ai fini IMU, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Secondo quanto indicato dalla lett. b) comma 741 della Legge di bilancio 2020
“per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Quindi, se per esempio, ad un’abitazione principale sono legate tre pertinenze di cui due di categoria catastale C/2 e l’altra di categoria C/6, sono un solo C/2 ed il C/6 possono considerarsi pertinenza dell’abitazione principale e godere delle stesse agevolazioni, L’altro C/2, invece, è da considerarsi come altro immobile. La scelta è lasciata alla discrezionalità del possessore
Il principio di “pertinenza” secondo il legislatore
Vogliamo ricordare quali sono le categorie catastali pertinenziali sopra richiamate. Il C/2 sarebbe “Magazzini e locali di deposito”; il C/6 equivale a “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro”; infine il C/7 è “Tettoie chiuse od aperte”.
Riguardo il vicolo “pertinenziale” occorre far riferimento all’art. 817 del codice civile dove è stabilito che
“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
In altre parole è necessario che vi sia coincidenza tra proprietario dell’abitazione e proprietario della pertinenza. Se, ad esempio, il garage è di proprietà del genitore e la casa di proprietà del figlio, il garage non può considerarsi pertinenza dell’abitazione.
Potrebbero anche interessarti: