Sono arrivati i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’IVA agevolata prevista per mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale (DPI) a seguito di quanto previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020).
Si tratta di beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Elenco dispositivi con aliquota IVA al 5%
Il decreto Rilancio, nel dettaglio, ha stabilito che sono soggette all’aliquota IVA del 5% le cessioni dei predetti beni (elencati dal primo comma dell’articolo 124 dello stesso decreto Rilancio), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Come detto, tali agevolazioni si applicano esclusivamente ai beni elencati dal comma 1 dell’art. 124, ossia:
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
- monitor multiparametrico anche da trasporto
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
- tubi endotracheali
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua
- maschere per la ventilazione non invasiva
- sistemi di aspirazione
- umidificatori
- laringoscopi
- strumentazione per accesso vascolare
- aspiratore elettrico
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva
- ecotomografo portatile
- elettrocardiografo
- tomografo computerizzato
- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti
- soluzione idroalcolica in litri
- perossido al 3% in litri
- carrelli per emergenza
- estrattori RNA
- strumentazione per diagnostica per COVID-19
- tamponi per analisi cliniche
- provette sterili
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
Mascherine e dispositivi: alcuni chiarimenti sull’IVA agevolata
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al beneficio fiscale in commento sono contenuti nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020.
Ad esempio, con riferimento ai prodotti disinfettanti è stato chiarito che l’IVA agevolata si riferisce ai prodotti con potere disinfettante come i “biocidi” (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), cioè disinfettanti specifici, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
Riguardo i termometri è stato detto che beneficiano dell’IVA agevolata tutti i tipi di termometri compreso i termoscanner.
Per le mascherine, vi rientrano le Fp2 e le Fp3, ma anche quelle riutilizzabili e dotate di filtro. Al riguardo però è precisato, in questo caso, che l’IVA agevolata alla mascherina si applica solo se si acquista contemporaneamente anche il filtro. Inoltre l’IVA agevolata vale anche per il filtro di sostituzione.
Agevolabile con IVA ridotta anche la soluzione idroalcolica in litri, intendendo con tale espressione anche le confezioni di minori dimensioni dal litro (ad esempio confezione da mezzo litro). Anche ai dispenser (inclusi quelli a muro) contenenti il disinfettante si applicherà il beneficio.
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