Due coniugi in comunione dei beni intendono effettuare dei lavori di cappotto termico sulla villetta in cui vivono. lavori che potrebbero dare diritto al superbonus del 110% previsto dal D.L. Rilancio.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il bonus 110% non spetta per gli interventi realizzati sugli edifici interamente posseduti da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
I sopra citati soggetti rientrano in tale casistica?
Il superbonus 110%: interventi agevolati
Il superbonus previsto all’art.119 del D.L.
Sono agevolati gli interventi, effettuati su immobili residenziali:
- di risparmio energetico e
- di riduzione del rischio sismico.
Ad esempio con una spesa di 50.000, il contribuente ha diritto a una detrazione Irpef di 55.000. La detrazione deve essere suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura praticato, eventualmente, dall’impresa che esegue i lavori.
Rientrano nel bonus al 110%, art.119 del Decreto Legge, n°34/2020, D.L Rilancio, i seguenti interventi:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Difatti, non rileva la data di inizio dei lavori ma la data di pagamento delle spese ammesse al 110%.
Soggetti beneficiari
Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Attenzione, gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni rientrano tra i beneficiari del 110% in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Il superbonus 110%: i chiarimenti del Fisco e i decreti attuativi
Il superbonus 110% è pienamente operativo.
Dopo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24/e 2020, in Gazzetta Ufficiale, sono stati pubblicati i decreti attuativi del Mi.SE.
A tal proposito, il Mi.SE.ha adottato due distinti decreti attuativi; difatti tali decreti individuano sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.
Il decreto sui requisiti tecnici definisce:
- gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
- i costi massimali per singola tipologia di intervento nonchè
- le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’Enea.
Gli immobili in comproprietà
In merito al quesito su esposto è importante chiarire il concetto di condominio.
Quando nasce un condominio?
La nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione:
- nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune,
- ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva (circolare n° 24/e).
Detto ciò nella stesa circolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
il 110% non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Comunione legale dei beni e superbonus 110%
Il caso indicato nel quesito non è ascrivibile a tale situazione, parliamo di un unico immobile. Non si fa riferimento a
interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
In conclusione, la comunione legali dei beni non è da ostacolo al superbonus del 110%.