110%: se l’immobile è in comunione dei beni 

La comunione dei beni non è da ostacolo al super bonus del 110% introdotto dal D.L. Rilancio.
4 anni fa
3 minuti di lettura

Due coniugi in comunione dei beni intendono effettuare dei lavori di cappotto termico sulla villetta in cui vivono. lavori che potrebbero dare diritto al superbonus del 110% previsto dal D.L. Rilancio.

 

Secondo l’Agenzia delle entrate, il bonus 110% non spetta per gli interventi realizzati sugli edifici interamente posseduti da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

 

I sopra citati soggetti rientrano in tale casistica?

Il superbonus 110%: interventi agevolati

Il superbonus previsto all’art.119 del D.L.

34/2020, decreto Rilancio, permette di avere un vantaggio fiscale del 110% rispetto alla spesa sostenuta.

 

Sono agevolati gli interventi, effettuati su immobili residenziali:

 

  • di risparmio energetico e
  • di riduzione del rischio sismico.

 

Ad esempio con una spesa di 50.000, il contribuente ha diritto a una detrazione Irpef di 55.000. La detrazione deve essere suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.

 

In alternativa, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura praticato, eventualmente, dall’impresa che esegue i lavori.

 

Rientrano nel bonus al 110%, art.119 del Decreto Legge, n°34/2020, D.L Rilancio, i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

 

Difatti, non rileva la data di inizio dei lavori ma la data  di pagamento delle spese ammesse al 110%.

Soggetti beneficiari

Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Attenzione, gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni  rientrano tra i beneficiari del 110% in caso  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Il superbonus 110%: i chiarimenti del Fisco e i decreti attuativi

Il superbonus 110%  è pienamente operativo.

 

Dopo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24/e 2020, in Gazzetta Ufficiale, sono stati pubblicati i decreti attuativi del Mi.SE.

 

A tal proposito, il Mi.SE.ha adottato due distinti decreti attuativi; difatti tali decreti individuano sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

 

Il decreto sui requisiti tecnici definisce:

 

  • gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
  • i costi massimali per singola tipologia di intervento nonchè
  • le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’Enea.

Gli immobili in comproprietà

In merito al quesito su esposto è importante chiarire il concetto di condominio.

 

Quando nasce un condominio? 

 

La nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione:

 

  • nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune,
  • ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva (circolare n° 24/e).

 

Detto ciò nella stesa circolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

 

il 110% non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Comunione legale dei beni e  superbonus 110%

Il caso indicato nel quesito non è ascrivibile a tale situazione, parliamo di un unico immobile. Non si fa riferimento a

interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

In conclusione, la comunione legali dei beni non è da ostacolo al superbonus del 110%.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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