Il D.L. Crescita ha previsto nuovi incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni.
Questi nuovi incentivi si affiancano a quelli già introdotti dalla Legge di bilancio 2019. Il riferimento è al c.d ecobonus auto.
Nel rispetto di precise condizioni è possibile cumulare i due incentivi, beneficiando di un risparmio sul prezzo dell’auto molto significante.
Se hai intenzione di cambiare auto, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.
Il cumulo tra i due incentivi può garantirti uno sconto fino a 8.000 euro.
Ecco in chiaro quando è possibile cumulare gli incentivi statali per l’acquisto di auto a basse emissioni.
I contributi per l’acquisto di auto a basse emissioni: Le novità del D.L. Rilancio
Nuovi contributi per l’acquisto di auto a basse emissioni sono stati previsti con il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio.
I nuovi incentivi del D.L. Rilancio spettano a persone fisiche e giuridiche che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, acquistano:
- anche in locazione finanziaria,
- un autoveicolo nuovo di categoria M1 (“veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”), ossia un’autovettura.
Detto ciò, gli incentivi spettano se gli autoveicoli acquistati hanno:
- emissioni di CO2 fino a 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi) e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50mila euro;
- emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km (veicoli con qualsiasi tipo di alimentazione, diesel benzina ecc), omologazione in una classe non inferiore a Euro 6 e un prezzo ufficiale inferiore a 40mila euro.
I limiti di prezzo devono essere considerati al netto Iva.
Nella tabella successiva sono riportati gli incentivi spettanti, considerando anche le modifiche apportate dal D.L: 104/2020, decreto Agosto.
Contributo statale | Con o senza rottamazione | |
Emissioni di Co2 g/Km | Con rottamazione | Senza rottamazione |
0-20 | 2.000 | 1.000 |
21-60 | 2.000 | 1.000 |
61-90 | 1.750 | 1.000 |
91-110 | 1.500 | 750 |
L’ecobonus auto: La Legge di bilancio 2019
Chi acquista veicoli elettrici o ibridi (articolo 1, comma 1031 e seguenti, legge n. 145/2018, Legge di bilancio 2019.) può richiedere il c.d ecobonus auto.
Ecobonus auto che agevola l’acquisto anche in locazione finanziaria:
- con immatricolazione in Italia,
- dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un autoveicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e con prezzo inferiore a 50mila euro (al netto dell’Iva).
Con rottamazione di una vettura di classe da Euro 0 a Euro 4 spetta un incentivo di:
- 6.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 20 g/km
- 2.500 euro per i veicoli con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km.
Ad ogni modo, l’ecobonus è riconosciuto anche in assenza di rottamazione. In tal caso, è previsto un contributo di:
- 4.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 20 g/km
- 1.500 euro per i veicoli con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km.
L’ecobonus auto non spetta per il noleggio a lungo termine.
Il rifinanziamento delle risorse nel D.L. Agosto
Il D.L. Agosto ha previsto un rifinanziamento Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge di bilancio 2019:
- per un importo pari a 400 milioni di euro per il 2020, di cui però
- 300 milioni di euro vengono individuati come limite di spesa per l’esclusiva attuazione dei nuovi contributi previsti dal D.L. Rilancio (così come modificati dal D.L. Agosto).
Dunque, i restanti 100 milionisono destinati all’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1031).
A beneficio dei veicoli elettrici ed ibridi con emissioni fino a 60 g/Km di CO2 (fonte dossier ufficiale Camera/Senato, D.L. 104/2020).
Cumulo ecobonus auto: i vincoli da rispettare
I contributi previsti dal D.
Quando è ammesso il cumulo dell’ecobonus auto?
Il cumulo è ammesso, a condizione che si rispettino i requisiti di prezzo massimo del veicolo e le rispettive fasce di emissioni previste dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 44 del D.L. Rilancio.
Dunque:
- emissioni di CO2 fino a 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi) e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50mila euro;
- emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km (veicoli con qualsiasi tipo di alimentazione, diesel benzina ecc), omologazione in una classe non inferiore a Euro 6 e un prezzo ufficiale inferiore a 40mila euro.
Il cumulo ecobonus auto opera sulla base delle seguenti indicazioni.
Contributo statale con rottamazione (fonte dossier ufficiale Camera Senato D.L. 34/2020) | |||
Emissioni di Co2 g/Km | D.L. 104/2020 | Legge di bilancio 2019 | Contributo statale totale |
0-20 | 2.000 | 6.000 | 8.000 |
21-60 | 2.000 | 2.500 | 4.500 |
61-90 | 1.750 | 1.750 | |
91-110 | 1,500 | 1.500 |
Senza rottamazione
Contributo statale senza rottamazione (fonte dossier ufficiale Camera Senato D.L. 34/2020) | |||
Emissioni di Co2 g/Km | D.L. 104/2020 | Legge di bilancio 2019 | Contributo statale totale |
0-20 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
21-60 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
61-90 | 1.000 | ||
91-110 | 750 |
In sintesi, è ammesso il cumulo tra gli incentivi statali previsti per l’acquisto di auto a basse emissioni.