L’ex coniuge può godere del superbonus 110% per i lavori eseguiti su sulla casa familiare che gli è stata assegnata e ciò anche se non è proprietario.
Si pensi al caso in cui il giudice abbia assegnato all’ex moglie la casa di esclusiva proprietà dell’ex marito. La ex moglie effettua poi, sulla casa assegnatagli, il cappotto termico pagando le relative spese.
Ci vuole possesso o detenzione per avere il superbonus 110%
Ricordiamo che per godere della super detrazione del 110% è necessario il possesso o la detenzione dell’immobile (oggetto dei lavori) sulla base di un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, ecc.).
- possedere l’immobile, oggetto dei lavori, in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- oppure detenere l’immobile, oggetto dei lavori, in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La condizione deve essere verificata al momento di avvio dei lavori o al momento in cui è sostenuta la spesa, se antecedente il predetto avvio (la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
La casa assegnata all’ex moglie: il superbonus spetta a chi sostiene la spesa
La casa assegnata dal giudice, in fase di separazione, ad uno dei due coniugi la si intende assegnata con diritto di abitazione.
Il diritto di abitazione, come detto sopra, è un titolo idoneo a godere del superbonus 110%. Pertanto, in questo caso, se è l’ex moglie a sostenere la spesa per il cappotto termico sulla casa che gli è stata assegnata, sarà lei stessa a godere del beneficio (anche se la casa è di proprietà dell’ex marito).
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