Pensione Enasarco agenti di commercio: per quanti anni bisogna versare?

Agli agenti di commercio è richiesta una anzianità contributiva di almeno 20 anni.
4 anni fa
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Ho aperto da poco la partita Iva e a breve sarò iscritto all’Enasarco tramite la mia prima ditta mandante.

 

Sono a conoscenza che una quota dei contribuiti è a carico della società con la quale collaboro e una parte a carico mio.

 

Come dovrò effettuare il pagamento? Provvedo io o la ditta mandante? Poi da ultimo, non per importanza, quanti anni di contribuzione sono necessari per la pensione Enasarco?

 

Seguendo un preciso ordine procedurale rispondiamo partendo dall’iscrizione.

Sulla base delle indicazioni fornite nel Regolamento delle attività istituzionali Enasarco. Di seguito indivduiamo gli obblighi contributivi e i requisiti pensionistici.

L’iscrizione all’Enasarco

L’iscrizione dell’Agente/rappresentante di commercio all’Enasarco è effettuato ad opera della 1° ditta mandante ossia la ditta per la quale eserciterà l’attività di rappresentanza.

 

Attenzione, l’iscrizione è obbligatoria. Tutti gli agenti/rappresentanti di commercio si devono iscrivere.

 

Infatti, coma da art.2 del Regolamento Enasarco, nel termine di 30 giorni, la ditta mandante deve comunicare alla Fondazione l’inizio del rapporto di agenzia evidenziando:

  1. la data di inizio o cessazione del rapporto di agenzia;
  2. cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza;
  3. codice fiscale e partita IVA;
  4. impegno dell’agente ad esercitare l’attività di agenzia per un solo preponente (monomandatario) ovvero per più preponenti (plurimandatario)
  5. ogni altra informazione.

In base a quanto detto, sarò dunque la ditta mandante ad effettuare la registrazione.

Obblighi contributivi: contributo previdenziale del 17%

Il carico contributivo è in parte a carico dell’Agente e in parte a carico della mandante.

 

Infatti, sulle provvigioni lorde opera un contributo previdenziale del 17% (8,50%+8,50%).

 

Come da art. 4 del Regolamento Enasarco:

 

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

E’ dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di agenzia di cui all’articolo. Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

 

Ciò sta a significare che in fattura, lei indicherà le provvigioni lorde dalle quali detrarrà la quota contributiva a suo carico, l’8,50%.

 

Tutti i contributi, sia a carico dell’agente che della mandante, sono versati dalla mandante direttamente all’Enasarco.

 

Anno per anno, sono aggiornati i minimali contributivi (il minimo da versare) e i massimali provvigionali (il limite max di provvigioni annue sul quale calcolare il carico contributivo del 17%). Sulla base del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Massimali e minimali 2020

 

Per il 2020 valgono i valori indicati nella tabella successiva (Fonte portale Enasarco).

 

Tipologia di agente Minimale contributivo Massimale provvigionale
Monomandatario € 431 € 25.682
Plurimandatario € 861 € 38.523

 

Dunque, per l’agente monomandatario:

  • Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro).
  • Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre).

 

Per l’agente plurimandatario (ha più contratti con più ditte mandanti):

 

  • Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro).

  • Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).

Pensione Enasarco: quota 92

L’Enasarco riconosce ai propri iscritti  la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa rispetto a quella obbligatoria prevista rispetto alla categoria di appartenenza (Inps, artigiani e commercianti).

 

Le modalità di calcolo della pensione sono individuati in un’apposita sezione del portale Enasarco.

 

Circa il quesito sui requisiti richiesti per ottenere la Pensione Enasarco, il Regolamento Enasarco all’art. 14 ne fissa le regole.

 

In particolare accedono alla Pensione Enasarco:

 

  • gli agenti che abbiano almeno 67 anni compiuti di età e 20 anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere la pensione annua di vecchiaia reversibile quando
  • la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 92 (quota 92).

 

Attenzione, per il 2020 (e ormai in misura stabile) la quota è pari a 92 per gli uomini(quota 92), con un minimo di 67 anni di età. Per le donne la quota è pari a 90(quota 90) con almeno 65 anni di età.

 

Dal 2024, i requisiti previsti per gli uomini si applicheranno anche per le donne.

Anticipazione della pensione di vecchiaia

Possono chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia, di uno o due anni, gli agenti che abbiano almeno 65 anni compiuti di età e almeno 20 anni compiuti di anzianità contributiva.

 

In merito all’anticipazione, è necessario che la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 90.

 

Il calcolo della pensione anticipata segue le regole ordinarie previste per la pensione di vecchiaia. Tuttavia,  il suo importo è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto al requisito di età ordinariamente richiesto.

Il calcolo della pensione

La pensione è calcolata sulla base di tre tipi di quote: quota A, B e C.

 

In pratica, l’importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio del pro rata, dalla somma:

  1. della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n. 12;
  2. della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003, calcolata secondo le diposizioni di cui al Regolamento in vigore dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003;
  3. della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2004, calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo.

In particolare, la “Quota A” (riferimento normativo: artt.10 e 25 della Legge 12/1973) dipende dai seguenti parametri:

 

  • miglior triennio consecutivo (o in mancanza gli ultimi 3 anni versati), scelto a partire dall’ultimo coperto da versamenti contributivi a ritroso per un 10 anni.
  • anzianità contributiva maturata per tutti gli anni coperti da contributi, dall’inizio fino al 30/9/1998.
  • decurtazione pensione annua per importi superiori a 2.582,28 €.

 

Con tale ricostruzione abbiamo risposta al quesito del lettore.

 

Infine, si ricorda che l’Enasarco ha adottato misure specifiche per l’emergenza covid-19.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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