Assenza lavoro equiparata alla degenza ospedaliera? Ecco in quali casi!

Assenza dal posto lavoro equiparata alla degenza ospedaliera? Quali sono i casi? I chiarimenti sono contenuti in un documento dell'Inps.
4 anni fa
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Assenza dal posto lavoro equiparata alla degenza ospedaliera? Quali sono i casi? I chiarimenti sono contenuti in un documento dell’Inps dopo le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 104/2020 a favore dei disabili.

I lavoratori pubblici e privati in condizione di fragilità potranno lavorare in smart working dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Lavoratori “fragili”: assenza lavoro equiparata alla degenza ospedaliera

È quanto reso noto dal messaggio INPS n. 4157/2020 pubblicato dall’Ente di Previdenza.

I chiarimenti riguardano le tutele stabilite dall’articolo 26, comma 2 del Dl n.

18/2020 convertito con legge n. 27/2020.

I soggetti con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e coloro che sono in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, possono beneficiare dell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie al ricovero ospedaliero.

In entrambi i casi il lavoratore “fragile” deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante.

Nel documento di diagnosi il medico deve indicare dettagliatamente la situazione clinica del paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica.

La trasmissione telematica del certificato di malattia deve pervenire all’INPS entro l’anno di prescrizione della prestazione.

La degenza ospedaliera comporta l’applicazione di una decurtazione ai 2/5 dell’indennità di malattia qualora non vi siano familiari a carico.

Tutela dei lavoratori “fragili”: i chiarimenti contenuti nel Messaggio INPS n.4157 del 9 novembre

La presenza di determinate condizioni da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, possono essere debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità.

L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della patologia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente.

Il novellato comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela riconosciuta ai lavoratori considerati fragili.

Per accedere alla suddetta tutela il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia, che riporta il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità o della condizione di rischio derivante da immunodepressione.

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