I diversi decreti che si sono susseguiti da marzo ad oggi a fronte dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, hanno previsto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza medesima.
Tra questi lavoratori potrebbero ritrovarsi quelli che svolgono la loro attività nel c.d. regime forfetario di cui alla legge di bilancio 2015 e successive modificazioni.
Il requisito reddituale per essere in regime forfetario
Come noto, uno dei requisiti per essere in questo regime fiscale di favore, è quello di aver conseguito dall’attività esercitata compensi/ricavi di importo annuale non superiore a 65.000 euro.
La verifica va fatta rispetto all’anno precedente per chi è già in attività o in prospettiva per chi inizia attività in corso di anno.
Quindi, ad esempio, chi al 1° gennaio 2020 era già in attività, per sapere se anche nel 2020 poteva essere forfetario doveva verificare i ricavi/compensi del 2019. Si esce dal regime dall’anno successivo alla perdita dei requisiti.
Quindi, il contribuente che nel 2020 supera i 65.000 euro esce dal regime forfetario dal 1° gennaio 2021 (per l’anno d’imposta 2020 può liquidare le imposte come forfetario).
Il trattamento fiscale delle indennità Covid-19
Con riferimento alle indennità di cui in premessa, si tratta di indennizzi che vanno a sostituire i mancati introiti per i periodi soggetti alle misure restrittive che hanno colpito le attività esercitate.
Spesso, quindi, ci si chiede se questi importi devono o meno concorrere alla verifica del limite dei ricavi/compensi di 65.000 euro per essere forfetari.
Al riguardo, per dare risposta, occorre richiamare il trattamento fiscale che il legislatore ha deciso di riservare a questi bonus. Per essi è stabilito che
“Non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali”.
Dunque, non avendo alcuna rilevanza fiscale per chi li percepisce, possiamo giungere a concludere che non concorrono nemmeno alla verifica della suddetta soglia di 65.000 euro.
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