Salvo proroghe dell’ultima ora, il modello Redditi 2020, periodo d’imposta 2019, può essere presentato entro il prossimo 30 novembre. La scadenza non è perentoria perché la sua presentazione può essere effettua anche entro i 90 giorni successivi a tale data.
Attenzione però, trascorsi i 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa.
Tuttavia conviene comunque provvedere al suo invio. Difatti, in questo modo si evita l’applicazione delle sanzioni più pesanti per omessa dichiarazione.
Ciò non significa che non saremo sanzionati ma che pagheremo la sanzione meno onerose.
Noi di investire oggi ti spieghiamo come limitare i danni conseguenti alla violazione di omessa dichiarazione.
La scadenza del modello Redditi: termine ordinario e dichiarazione tardiva
Entro il prossimo 30 novembre deve essere presentato il modello Redditi 2020. Per dichiarare i redditi conseguiti nel 2019.
La scadenza del 30 novembre riguarda l’invio telematico effettuato direttamente o tramite il nostro consulente di fiducia.
Ad ogni modo per il modello cartaceo inviato tramite l’ufficio postale non c’è più tempo. Difatti, il cartaceo poteva essere presentato dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale.
L’invio cartaceo riguarda solo coloro che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Tutti gli altri tipi di contribuenti devono per forza presentare la dichiarazione telematicamente.
Superata la data del 30 novembre, la dichiarazione può essere presentata, senza che ciò determini la sua irregolarità.
Difatti è ammessa la possibilità di presentare un modello Redditi tardivo e versare la sanzione ravveduta di 25 euro.
Il modello redditi: l’omessa dichiarazione
Superati i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (30 novembre+90gg), la dichiarazione seppur eventualmente presentata, è considerata omessa.
Infatti, come da art. 2 del DPR 322/1998 ,
sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
L’omessa dichiarazione: le sanzioni applicabili
Detto ciò, per l’omessa dichiarazione è prevista l’applicazione di specifiche sanzioni.
Le sanzioni sono individuate all’art.1 del D.lgs 471/1997.
In particolare, per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi:
- si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250;
- se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.
Ad ogni modo, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (rispetto all’omissione), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta. Con un minimo di 200 euro. Tuttavia, se non sono dovute imposte, la sanzione da pagare va da 150 a 500 euro.
Attenzione, le sanzioni appena individuate possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
In sintesi, anche se dopo i 90 giorni dal termine ordinario, conviene comunque presentare la dichiarazione, quantomeno per prendere la sanzione più bassa.
Le sanzioni per omessa dichiarazione non possono essere versate spontaneamente del contribuente nè ravvedute. Infatti, è necessario attendere la loro irrogazione da parte del fisco.