Le ultime decisioni sui buoni fruttiferi postali sono state pubblicate sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario lo scorso 18 novembre. Nel dettaglio una delle sentenze riguarda 3 buoni postali della serie Q/P del valore nominale di 2 milioni di lire ciascuno emessi il 19 novembre 1987 (quindi dopo il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986). Ecco cosa hanno contestato i sottoscrittori dei titoli, le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Napoli.
Per 3 bfp della serie Q/P presentato ricorso: ecco perché
I titolari di 3 bfp della serie Q/P di 2 milioni di lire ciascuno emessi il 19 novembre 1987 hanno presentato ricorso all’ABF per un’errata applicazione delle condizioni dal 21° anno in poi.
L’intermediario nelle sue controdeduzioni ha chiarito che i buoni fruttiferi postali oggetto del ricorso appartenevano alla serie Q istituita con DM del 1986 e che al momento del rilascio su di essi era stato apposto il timbro Q/P e quello con le nuove condizioni. Il Decreto Ministeriale, in particolare, prevedeva che dietro ai titoli fosse apposto un timbro con i nuovi tassi di interesse e non anche l’importo che doveva essere corrisposto ogni due mesi dal ventunesimo al trentesimo anno. Il sistema di calcolo di quest’ultimo era infatti l’interesse semplice che restava invariato perché rapportato a quello massimo raggiunto ovvero al 12% come indicato nel timbro (non più quindi il 15% come era previsto per la serie P non più in emissione).
3 buoni postali serie Q/P: la decisione del Collegio
Il Collegio di Napoli con decisione numero 17574 del 9 ottobre 2020, ecco il link, ha sottolineato che i buoni postali fruttiferi oggetto del ricorso erano titoli recanti la dicitura serie Q/P. Sul fronte di essi, infatti, era stato apposto correttamente il timbro con la dicitura Q/P mentre sul retro c’era la nuova tabella dei tassi ma solo con rendimento fino al ventesimo anno.
A questa pagina, però, si evince che Poste Italiane in merito alle ultime decisioni dell’Abf è inadempiente, ecco link inadempienze. Il risparmiatore, quindi, nonostante la decisione favorevole dell’Arbitro deve attivare un’azione giudiziaria. Può portare agli atti la decisione dell’Abf ma poi spetta al Tribunale decidere.
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