Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione e pertanto resterà sospesa fino al 31 dicembre 2020. Dunque, fino a tale data, niente pagamenti di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.
Fino al 31 dicembre inoltre, è sospesa l’attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi. Effettuati, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
La sospensione dell’attività di riscossione: dal “Cura Italia al “D.L. Agosto”
A prevedere la sospensione dell’attività di riscossione è stato in primis il D.L. 18/2020, decreto Cura Italia.
In particolare, l’art.68, dispone che:
“con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122“.
La sospensione riguarda:
- le cartelle di pagamento;
- gli avvi si di pagamento Inps;
- gli accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali.
Inoltre, il Decreto, ha sospeso, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020:
- la notifica di nuove cartelle (avvisi di accertamemto esecutivi, avvisi di pagamento INPS affidati per il recupero all’Agente della riscossione) nonchè
- le azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.
Il termine del 31 maggio 2020 è stato di seguito prorogato al 31 agosto dal D.L. 34/2020, D.L. Rilancio.
Difatti, vengono replicate le previsioni di cui al decreto Cura Italia prorogandone gli effetti fino al 31 agosto. Considerato il protrarsi dell’attuale emergenza economia-sanitaria da covi-19.
I pagamenti sospesi andavano effettuati entro il 30 settembre.
Successivamente, con il D.L. 104/2020, c.d decreto Agosto, i termini di sospensione scadenti al 31 agosto sono stati prorogati al 15 ottobre.
Ristori-quater e La sospensione dell’attività di riscossione: valgono le regole del D.L. riscossione
Arriviamo così al D.L. 129/2020, D.L. Riscossione.
Il decreto citato ha disposto il differimento dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle. I pagamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
Il D.L. 157/2020, c.d Ristori-quater non è intervenuto su tale termine di riscossione per cui valgono le indicazioni di seguito riportate.
In particolare, restano sospesi fino al 31 dicembre 2020:
- i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020;
- le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi.
Se effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020). Su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.