Cosa devi sapere sul trattamento fiscale della caparra confirmatoria? Quando le parti stipulano il contratto preliminare accade che venga pattuita la corresponsione di somme a titolo di caparra confirmatoria.
La caparra confirmatoria è disciplinata dall’articolo 1385 Codice Civile, che regola l’ipotesi in cui una parte consegni all’altra una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili a titolo di caparra.
Avendo funzione risarcitoria del danno in caso di inadempimento ingiustificato, la caparra confirmatorio non assume alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette.
Nel momento in cui la caparra confirmatoria è imputata in conto prezzo i ricavi sono tassabili.
Caparra confirmatoria: cos’è e disciplina nel Codice civile
La caparra confirmatoria è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all’altra, al momento della conclusione del contratto per garantire l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Se la parte che ha versato la caparra confirmatoria diventa inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno.
Se la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra confirmatoria, l’altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il pagamento del doppio della caparra.
La disciplina giuridica della caparra confirmatoria è contenuta nell’art. 1385 c.c., secondo il quale:
“se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
In merito alla forma del patto di caparra, non è richiesta una sottoscrizione apposita delle parti, qualora lo stesso sia inserito nelle clausole generali del contratto, poiché non ha natura vessatoria (cfr. Cass. n. 1168/2004).
Caparra confirmatoria: Tassazione fiscale
La caparra, avendo “funzione risarcitoria” del danno in caso di inadempimento ingiustificato, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA ex artt. 2 e 3, DPR n. 633/72.
La caparra confirmatoria assume rilevanza ai fini IVA solo qualora venga imputata in “conto prezzo” e si trasformi in una parte del corrispettivo della prestazione.
La caparra non assume rilevanza ai fini IVA nel caso in cui, a seguito dell’inadempimento del soggetto che l’ha corrisposta, la controparte esiga il doppio della stessa.