L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla sanzione applicabile in caso di presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa in cui sono fatte correzioni sia a favore del contribuente che a sfavore, ma dalla quale, comunque, emerge un maggior credito d’imposta per il contribuente stesso.
Modello Redditi integrativo a favore e a sfavore: quando si deve presentare?
Ricordiamo che, se dopo che aver presentato la propria dichiarazione dei redditi (e dopo che sia trascorso il termine ordinario di invio), il contribuente si fosse accorto di non aver indicato, o di aver indicato in modo sbagliato, alcuni oneri deducibili o detraibili o di aver riportato redditi in misura maggiore rispetto a quelli effettivi, e dalla correzione emerge, quindi, un maggior credito d’imposta o un minor debito, questi può presentare una dichiarazione integrativa “a favore”.
Stessa cosa dicasi nel caso in cui si fosse accorto di aver commesso errori ed omissione dalla cui correzione verrebbe fuori un maggior debito d’imposta o minor credito (ad esempio il contribuente ha omesso di riportare un reddito oppure ha riportato oneri detraibili/deducibili in misura maggiore rispetto a quella spettante). In questo caso, potrà presentare una dichiarazione integrativa “a sfavore”.
Attualmente, una dichiarazione integrativa (a favore o sfavore) può essere presentata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.
Esempio
Per il Modello Redditi/2020, è possibile presentare un modello integrativo (a favore o sfavore) entro il 31 dicembre 2025.
Modello Redditi integrativo a favore: quale sanzione si applica?
Nella recente Risoluzione n. 82/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che solo la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa esclusivamente a favore del contribuente è immune da sanzioni.
E’ il caso, ad esempio, di un modello redditi integrativo in cui il contribuente integra a proprio favore degli oneri detraibili o deducibili non riportati nel modello originario e dalla cui integrazione viene fuori un maggior credito a proprio favore.
Laddove, invece, una stessa dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia, comunque, rappresentato da un maggior credito, è dovuta la sanzione di 250 euro.
Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in cui il contribuente presenta un modello integrativo in cui allo stesso tempo integra oneri detraibili/deducibili rispetto al modello originario ed integra altresì un reddito omesso e dalle integrazioni (quindi, dal modello integrativo) emerge comunque, un maggior credito a proprio favore.
Anche se l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione non lo specifica, riteniamo che la sanzione di 250 euro sia, in ogni caso, ravvedibile.
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