La Legge di bilancio 2021 definisce con precisione l’unità immobiliare funzionalmente indipendente. E’ definita tale qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva per: l’approvvigionamento idrico; il gas; l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale.
L’unità indipendente che rispetta tali requisiti può essere ammessa al superbonus 110%.
A prevederlo è la Legge di bilancio 2021, prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il superbonus 110%
Il superbonus 110% è una detrazione riconosciuta per lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati su immobili residenziali.
Il Superbonus spetta per i seguenti lavori definiti trainanti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Se eseguiti contestualmente agli interventi trainanti, il 110% spetta anche per i seguenti interventi trainati:
- interventi di efficientamento energetico ordinario;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Tuttavia nella Legge di bilancio 2021 è prevista specifica proroga per tutto il 2022, a determinate condizioni.
Superbonus anche per le unità indipendenti
Il superbonus 110% si applica ai suddetti interventi se realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Come da indicazioni di cui al decreto Requisiti, un’unita familiare può essere considerata funzionalmente indipendente se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere quali:
- impianti per l’acqua,
- per il gas;
- energia elettrica;
- per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo).
E’ inoltre necessaria la presenza di un accesso autonomo dall’esterno.
L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative.
Tale ultima indicazione è rinvenibile nella circolare, Agenzia delle entrate, n°24/E 2020.
Le novità della Legge di bilancio 2021: unità indipendenti con tre impianti di proprietà
La Legge di bilancio 2021, definisce a livello normativo il concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente.
Infatti, viene considerata tale qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva per: l’approvvigionamento idrico; il gas; per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale.
L’unità indipendente che rispetta tali requisiti può essere ammessa al superbonus 110%.