Non è possibile detrarre integralmente l’Iva relativa ai costi di acquisto e di impiego di autovetture concesso in uso promiscuo al dipendente, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al dipendente stesso. Se oltre a tassare il fringe benefit, in capo al dipendente non viene trattenuto alcun importo l’iva non può essere detratta.
In sintesi è questa l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°631 del 29 dicembre.
Il finge benefit auto
L’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale da parte del dipendente è tassato in base alla previsioni di cui all’art. 51 comma 4 del DPR 917/86-TUIR.
L’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale (motocicli, ciclomotori) da parte del dipendente non è tassato sulla base del suo valore normale ma su base forfettaria.
Per meglio intenderci, concorre al reddito del lavoratore dipendente il 30%,
di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Di recente sono state pubblicate le tabelle ACI per il 2021.
La Legge di bilancio 2020 ha modificato la tassazione del Fringe benefit auto in funzione dei livelli di di emissioni inquinanti dell’auto assegnata al dipendente.
Più l’auto assegnata inquina più alto sarà il fringe benefit tassato in capo al dipendente.
Ad ogni modo, il finge benefit deve essere ridotto degli importi eventualmente addebitati al dipendente per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale.
Importi regolarmente fatturati e soggetti ad Iva.
La detrazione dell’Iva per l’auto assegnato al dipendente ad uso promiscuo
L’articolo 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), del DPR 633/1972, decreto Iva, ammette la detrazione dell’Iva nella misura del 40% relativa alle spese di acquisto e impiego dei “veicoli stradali a motore” utilizzati ad uso promiscuo.
Nella risoluzione n°6/2008, M.
- costituiscono l’attività propria dell’impresa;
- sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, con conseguente onere della prova a carico del contribuente;
- sono impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
Nella stesa risoluzione è stato precisato che:
è possibile fruire della detrazione integrale dell’imposta anche nel caso di veicoli assegnati in uso promiscuo al personale dipendente in presenza di addebito a carico del lavoratore del corrispettivo relativo all’uso privato del veicolo. In tal caso, infatti, l’utilizzo del veicolo può considerarsi integralmente inerente l’attività di impresa, dal momento che si configura una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo.
La riposta n° 631: la detrazione dell’Iva se non vi è addebito al dipendente per l’uso promiscuo dell’auto
Con la risposta n° 631/2020 l’Agenzia delle entrate si è soffermata proprio sulla detrazione dell’IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente.
La risposta prende spunto da specifica istanza di interpello.
Un società ha assegnato ad uso promiscuo un’auto aziendale al proprio dipendente tassando l’utilizzo “privato” del veicolo a titolo di fringe benefit (vedi 1° paragrafo). La messa a disposizione dei veicoli avviene a titolo gratuito ossia senza pagamento di un corrispettivo specifico da parte del personale dipendente.
La società si limita a detrarre l’IVA relativa all’acquisto dei veicoli e alle spese di gestione al 40%. Ai sensi dell’articolo 19- bis 1, lettere c) e d) del decreto Iva.
Da qui è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se è possibile detrarre integralmente l’Iva relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli assegnati:
- tramite autofatturazione dell’IVA calcolata sull’intero importo del fringe benefit
- tassato in busta paga.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Considerata la normativa in materia di imposte sui reddito e sull’Iva nonchè i chiarimenti forniti nella sopra citata risoluzione n°6/2008, l’Agenzia delle entrate nega la detrazione dell’Iva.
Infatti, in assenza di uno specifico addebito in capo al dipendente, l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale da parte del dipendente non rappresenta un’operazione rilevante ai fini Iva.
Di conseguenza, non è possibile beneficiare della detraibilità integrale dell’Iva.
In sostanza, la società istante non può detrarre integralmente l’Iva relativa ai veicoli utilizzati in uso promiscuo mediante autofatturazione, quale autoconsumo di servizi, dell’uso privato degli stessi, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, lett. a), del decreto Iva.