Il superbonus 110% spetta anche per l’installazione del fotovoltaico sulle pertinenze degli edifici agevolabili. Tale apertura è contenuta nella Legge di bilancio 2021. In un nostro precedente lavoro avevamo ammesso tale possibilità anche sulla base della precedente normativa, ora la Legge di bilancio 2021 introduce una disposizione ad hoc.
Il superbonus 110%: gli interventi agevolati
L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Crescita, premia con una detrazione Irpef del 110% gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico. In particolare, la normativa distingue tra interventi trainanti e interventi trainati.
Rientrano tra gli interventi trainanti, quelli di:
- isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Sono invece considerati trainati quelli di efficientamento energetico ordinario, l’installazione di impianti solari fotovoltaici nonchè di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Gli edifici agevolabili
Gli interventi agevolati devono essere realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Soggetti beneficiari
Il superbonus spetta ai seguenti soggetti:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa; - Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Fotovoltaico anche sulle pertinenze
Il superbonus 110% spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.
Come da circolare 24/e 2020, l’aliquota del 110% si applica:
- se l’installazione degli impianti è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus 110%;
- in caso di cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici. Ciò opera, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare previsti per gli interventi di installazione di impianti solari. Però, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
I limiti sono riferiti alla singola unità immobiliare.
Le novità della Legge di bilancio 2021: fotovoltaico anche sulle pertinenze
La Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, estende il superbonus 110% anche all’installazione di impianto solari fotovoltaici anche se installate su strutture pertinenziali agli edifici. Ad ogni modo, l’impianto deve essere essere a servizio dell’edifico agevolato. In un nostro precedente lavoro avevamo ammesso tale possibilità anche sulla base della precedente normativa, ora la Legge di bilancio 2021 introduce una disposizione ad hoc. Si veda a tal proposito l’articolo Superbonus 110%: fotovoltaico anche sulle pertinenze.
Indicazioni ribadite nella circolare, Agenzia delle entrate, n°24/E 2020.
Attenzione, per le spese 2022 il superbonus deve essere suddiviso in 4 rate anziché 5.