Acconto Iva: come ravvedersi versando una sanzione minima

Entro l'11 gennaio è possibile regolarizzare l'omesso pagamento versando oltre all'imposta e agli interessi, una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
4 anni fa
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Il 28 dicembre 2020 era il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Superata tale data senza che sia effettuato il versamento è possibile comunque ricorrere al ravvedimento operoso.Ecco a quali condizioni è possibile ravvedere il carente o l’omesso versamento pagando una sanzione minima.

Ad esempio, entro l’11 gennaio è possibile versare una sanzione pari all’1% per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del 28 dicembre. A tale sanzione è possibile applicare la riduzione ad 1/10.

Il pagamento dell’acconto Iva

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Per l’anno 2020, il 27 cadeva di domenica con conseguente rinvio al lunedì 28 immediatamente successivo.

Il versamento doveva essere effettuato in F24 con il codice tributo:

“6013”, se trattasi di contribuente mensile;
“6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Ad ogni modo, per i soggetti che rientrano nella proroga versamenti prevista dal Ristori-quater (art. 2 D.L.157/2020) , l’acconto Iva nonché gli altri versamenti Iva da liquidazione e le ritenute alla fonte di dicembre si possono versare in unica soluzione entro il 16 marzo 2021. E’ ammessa  anche la possibilità di rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per calcolare l’acconto Iva, sono previsti tre metodi precisi: storico previsionale analitico.

Su tale distinzione si rimanda all’articolo acconto Iva al 28 dicembre: soggetti esonerati o in proroga .

Acconto Iva: le sanzione da pagare in ravvedimento

Superata la data del 28 dicembre 2020 senza che il versamento sia stato effettuato o è stato fatto in maniera parziale,  è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.lgs 472/1997.

Qual è la sanzione  prevista per gli omessi o carenti versamenti? 

La sanzione che si applica è quella del 30%, ex art.

13 del D.Lgs 471/1997.

Tale sanzione è ridotta:

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata)) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

Di conseguenza se pago l’acconto Iva:

  • entro l’11 gennaio la sanzione da ravvedere è quella dell’1% giornaliera;
  • tra il 12 gennaio e il 29 marzo 2021, è del 15%.

Superata tale ultima data del 29 marzo, si applica la sanzione del 30%.

In tal modo, abbiamo individuato le sanzioni alle quali applicare il ravvedimento operoso.

Acconto Iva: il ravvedimento

Ciò significa che le sanzioni appena richiamate (1%,15%, 30%) possono essere versate in misure ridotta a seconda del momento in cui avviene il pagamento dell’acconto Iva. Rispetto alla data originaria del 28 dicembre. Oltre alla sanzione ridotta verso, l’acconto dovuto più gli interessi.

Non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, come da art.13 del D.lgs 472/1997, comma 1-ter, laddove nel frattempo, sia intervenuta la

notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Ad ogni modo se il ravvedimento è ammesso, insieme all’acconto Iva verserò gli interessi nonchè, se pago:

  • entro l’11 gennaio,  la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo(1/10 dell’1%, ravvedimento sprint);
  • tra il 12 gennaio e il 27 gennaio la sanzione dell’1,5%(1/10 del 15%, ravvedimento breve);
  • dopo il 28 gennaio ed entro il 29 marzo 2021,  la sanzione dell’1,67% (ravvedimento intermedio,1/9 del 15%).

Il ravvedimento lungo o lunghissimo

Superata tale data del 29 marzo, il ravvedimento avviene versando la sanzione :

 

    • del 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo);
    • 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
    • 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
    •  6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n°4) casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

E’ ammessa la possibilità di ricorrere ad un ravvedimento frazionato.

Ad esempio, posso versare prima tutto l’acconto dovuto insieme agli interessi e in un momento successivo la sanzione per carente o omesso versamento.

Attenzione, in tale caso:

  • la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento dell’imposta;
  • gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo;
  • la riduzione applicabile alla sanzione è riferita al momento in cui la sanzione è effettivamente pagata(cfr circolare n. 180 del 1998).

Il ravvedimento: come compilare l’F24

Nell’F24 da presentare in maniera telematica, dovrò indicare separatamente i seguenti codici tributo:

  • per la sanzione il codice 8904;
  • per gli interessi il codice 1991.

L’acconto ossia l’imposta dovuta è indicata con il codice tributo “6013”, se trattasi di contribuente mensile;“6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Sugli interessi, il tasso applicato è pari: allo 0,05% fino al 31 dicembre 2020, 0,01 dal 1° gennaio 2021.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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