E’ stato domandato all’Agenzia delle Entrate se è da assoggettare ad imposta di bollo la domanda di accesso al contributo a fondo perduto istituito con apposito bando regionale e finalizzato a sostenere ulteriormente le attività della regione colpite dall’epidemia Covid-19.
L’Amministrazione finanziaria ha affrontato la questione nella Risposta n. 37/E del 12 gennaio 2021, in cui si parte dalla disposizione contenuta all’art. 8, comma 3, dell’allegato B al DPR n. 642/1972, dove è detto che c’è esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere “sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza”.
Il contributo a fondo perduto è esente da bollo in quanto “sussidio”
Occorre a questo punto soffermarsi sulla definizione di “sussidi”. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama il chiarimento fornito dal Consiglio di Stato, in cui è stato espressamente detto che
il termine “sussidio”, per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto.
Sulla base di ciò, dunque, l’Amministrazione finanziaria giunge a concludere che per stabilire se anche la domanda di contributo a fondo perduto in commento previsto dalla regione rientri nell’ambito applicativo della citata disposizione agevolativa, occorre esaminare il contesto normativo e regolamentare nel quale si inserire tale domanda.
Detto ciò, il contributo della regione potendosi a tutti gli effetti definire un “sussidio”, ne consegue che la relativa domanda può considerarsi esente dall’imposta di bollo.
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