Buono fruttifero postale Q/P di 50.000 lire del 1989: ottenuto importo più alto rispetto al retro

Nuova vittoria di contitolari di un buono fruttifero postale serie Q/P di 50.000 lire: il Collegio di Napoli condanna l'intermediario quanto riportavano le condizioni dietro al titolo per gli anni dal 21° al 30°.
4 anni fa
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Il 14 gennaio scorso sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate nuovi decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. La numero 21262 del 26 novembre 2020, nel dettaglio, riguarda i contitolari di un buono fruttifero postale della serie Q/P emesso nel 1989 del valore di 50.000 lire. Costoro si sono lamentati perché l’intermediario avrebbe liquidato un importo più basso rispetto a quello specificato sul retro del titolo. Per questo i ricorrenti hanno chiesto all’Abf di condannare l’intermediario a pagare la differenza tra quanto liquidato e quanto si aspettavano secondo le condizioni riportate dietro.

La controdeduzioni e decisione Collegio sul bfp oggetto del ricorso

L’intermediario nelle sue controdeduzioni ha comunicato di aver utilizzato dei giusti criteri per la valutazione. Erano infatti conformi al Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986. Per tale motivo ha chiesto che la domanda fosse rigettata.

Il Collegio di Napoli, ecco il link della sentenza, letta la documentazione ha rilevato che il buono fruttifero postale in esame apparteneva alla serie Q. Era stato emesso dopo l’entrata in vigore del DM del 1986 e su moduli appartenenti alla serie P  con timbro modificativo dei tassi di rendimento della nuova serie Q dietro al titolo. Erano però soltanto per il periodo dal primo al ventesimo anno. Veniva quindi lasciata invariata la stampigliatura originaria della serie P relativa ai rendimenti dall’anno ventunesimo al trentesimo.

Il Collegio ha quindi stabilito che l’intermediario non ha incorporato diligentemente nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del bfp della serie di appartenenza. Non ha infatti inserito gli interessi sostitutivi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. Per tale motivo i risparmiatori avevano fatto legittimo affidamento sulle condizioni stampate dietro al buono. Il Collegio di Napoli ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione degli interessi degli anni dal 21° al 30°.

L’inadempienza di Poste Italiane sui ricorsi

Negli ultimi mesi è sorto però un problema: l’inadempienza da parte di Poste Italiane. A questo link, infatti, è possibile controllare l’elenco di tutti gli intermediari inadempienti alle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario. Quando ciò accade il risparmiatore deve poi attivare una nuova azione giudiziaria anche con il parere favorevole dell’Arbitro.

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alessandradibartolomeo

Da novembre 2016 fa parte della redazione di InvestireOggi curando la sezione Risparmio, e scrivendo su tematiche di carattere politico ed economico. E’ Giornalista pubblicista iscritta all'ODG della Campania.
Dopo una formazione classica, l’amore per la scrittura l’ha portata già da più di dieci anni a lavorare nell’ambiente del giornalismo. Ha collaborato in passato con diverse testate online, trattando temi legati al risparmio e all’economia.

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