Il rientro nel forfetario non va comunicato

Il rientro nel regime forfetario può avvenire in maniera naturale laddove si verifichino di nuovo i requisiti per agirvi
4 anni fa
2 minuti di lettura

Per chi nel periodo d’imposta 2020 era uscito, per obbligo, dal regime forfetario in quanto erano venute meno le condizioni per agirvi, può farvi rientro nel periodo d’imposta 2021 laddove tali condizioni ritornano a verificarsi.

Ricordiamo che per poter operare in regime forfetario è necessario che (congiuntamente):

  • siano rispettati i requisiti di cui al comma 54 della manovra di bilancio 2015 e successive modificazioni
  • non si rientri in nessuna delle cause di esclusione di cui al successivo comma 57.

Regime forfetario: i requisiti

Con riferimento ai requisiti è previsto che accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Le cause di esclusione dal regime forfetario

In merito alle cause di esclusione, invece, è stabilito che non possono accedere al regime forfetario, coloro che si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Il rientro nel regime forfetario: cosa fare?

Il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione (vedi anche Regime forfetario: chi esce dal 2021?).

Esempio

Se prendiamo a riferimento il requisito dei ricavi/compensi a 65.000 euro, significa che il contribuente che nel 2019 agiva in regime forfetario, se nel 2020 voleva continuare ad operarvi era necessario che i ricavi/compensi riferiti all’anno d’imposta 2019 non dovevano superare la predetta soglia.

Conseguenza di ciò è che questi, laddove i ricavi/compensi 2019 siano risultati superiori a 65.000 euro, è stato obbligato (per legge) ad uscire dal forfetario nel periodo d’imposta 2020 (Modello Redditi/2021).

Per contro, se per il periodo d’imposta 2020 lo stesso soggetto abbia conseguito ricavi/compensi inferiori a 65.000 euro, può far rientro, nel 2021, al forfetario (sempreché risultano rispettate tutte le altre condizioni di cui sopra).

Tale rientro non va comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto vale il semplice comportamento concludente (essendo il regime forfetario quello naturale per chi ne abbia i requisiti). Laddove, invece, tale soggetto, per scelta, dovesse decidere di optare per il regime ordinario, tale opzione andrà comunicata al quadro VO del Modello IVA/2022 (anno d’imposta 2021).

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

cassa-integrazione
Articolo precedente

Inps, record storico cassa integrazione da inizio pandemia

Articolo seguente

Bonus Covid, Sport e Salute ha già ricevuto 4.500 mail di domande per l’indennità di gennaio