Ripartizione dei debiti ereditari: rapporti interni ed esterni

Ripartizione debiti ereditari: Gli articoli 752, 753 e 754 Codice Civile disciplinano i rapporti interni tra i coeredi e i rapporti esterni.
4 anni fa
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Gli articoli 752, 753 e 754 Codice Civile disciplinano rispettivamente i rapporti interni tra i coeredi e i rapporti esterni tra questi e i creditori.

Quando si parla di debiti ereditari si intendono quelli esistenti in capo al defunto al momento del decesso, che vengono trasmessi ai successori testamentari o legittimi assieme al patrimonio.

Esempi di debiti ereditari sono: le bollette per le utenze non disdettate dagli eredi dopo la morte dell’utente, le spese condominiali, le rate del mutuo dovute alla banca, il bollo auto, la rata dell’assicurazione auto, le cartelle esattoriali, i finanziamenti stipulati dal defunto, etc.

Ripartizione debiti ereditari: rapporti interni

L’articolo 752 Codice Civile sancisce che i coeredi contribuiscano al pagamento dei debiti in proporzione delle rispettive quote ereditarie, sempre che il testatore non abbia disposto diversamente.

In altre parole, i debiti del soggetto defunto non costituiscono oggetto di comunione tra i coeredi ma si dividono automaticamente tra gli eredi in ragione delle rispettive quote.

Per quanto concerne i crediti ereditari, invece, la Corte di Cassazione ha stabilito che i crediti del defunto non si dividano automaticamente tra i coeredi in base alle rispettive quote, ma entrino a far parte della comunione ereditaria.

Pertanto, ciascun erede sarà legittimato ad agire singolarmente per l’intero credito ereditario.

Tale previsione normativa opera solo con riferimento ai rapporti interni tra gli eredi e non è opponibile ai creditori, i quali potranno continuare a rivolgersi a tutti gli eredi in proporzione della rispettiva quota.

Ripartizione debiti ereditari: rapporti esterni

L’articolo 754 Codice Civile disciplina i rapporti esterni tra i coeredi e i creditori del defunto prevedendo che questi ultimi possano pretendere di assolvere la prestazione da ciascun coerede nei limiti della rispettiva quota.

Gli eredi di un debitore rispondono nei confronti dei creditori soltanto in proporzione della rispettiva quota (cfr. articoli 1295 e 1314 Codice Civile).

Il testatore può disporre la responsabilità solidale degli eredi, nonché pattuire direttamente con il creditore che i coeredi siano obbligati in solido.

La deroga testamentaria può operare solo a favore del creditore ed è prevista nel caso in cui l’obbligazione sia per ragioni oggettive indivisibile.

Nel caso in cui il coerede abbia pagato in eccedenza rispetto alla sua quota potrà surrogarsi nel diritto del credito.

Il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di comunicare al creditore la sua condizione di coobbligato nei limiti della propria quota. Altrimenti, il creditore sarà legittimato a chiedere il pagamento per l’intero.

 

 

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