Per la non imponibilità fiscale in Italia degli interessi maturati sul buoni postali fruttiferi di Poste Italiane SpA, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, vale la residenza fiscale dell’intestatario al momento della riscossione o quella al momento dell’emissione dei titoli?
È la domanda posta all’Agenzia delle Entrate da una contribuente che al momento della riscossione dei buoni è residente nel Regno Unito (con iscrizione all’AIRE) mentre al momento della sottoscrizione era residente fiscalmente in Italia.
Interessi da buoni postali: regime fiscale
L’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da Poste Italiane S.p.A.) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50% (D. Lgs. n. 239 del 1996).
L’art. 6, comma 1, primo periodo, del citato decreto prevede poi
il regime esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni (c.d. white list).
Il Regno Unito fa parte degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui alla suddetta white list.
Sul piano internazionale, la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Regno Unito è regolata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, in cui è stabilito che “gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”.
Tassazione interessi buono postali: cosa prevede l’ordinamento italiano
Il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511, recante modalità applicative dell’imposta sostitutiva sui proventi dei buoni postali di risparmio, stabilisce poi che il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo e che al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale.
Per l’Agenzia delle Entrate, ciò che è rilevante ai fini dell’imposizione fiscale è il momento dell’emissione. Pertanto, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, sarà applicata l’imposta sostitutiva del 12,50% essendo che nel predetto momento la contribuente istante era residente in Italia (Risposta n. 109/E del 15 febbraio 2021).
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