Chi riceve, dall’Agenzia delle Entrate, una comunicazione di controllo di cui all’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 (controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi presentate) avente ad oggetto la fruizione di crediti d’imposta utilizzati in misura superiore a quella spettante, può anche decidere di versare sono parzialmente l’importo contestatogli nella comunicazione stessa.
Per consentire ciò l’Agenzia delle Entrate ha emanato apposita risoluzione con cui sono istituiti gli appositi codici tributo da utilizzare nel Modello F24 per la restituzione con relative sanzioni ed interessi.
Crediti d’imposta non spettanti: la restituzione parziale dopo la contestazione del fisco
Premesso che la sanzione applicabile in caso di utilizzo in compensazione del credito “non spettante” (ossia di utilizzo di un credito d’imposta in misura superiore rispetto a quanto spetti), è pari al 30% del credito utilizzato, con la Risoluzione n. 10/E del 16 febbraio 2020 sono stati istituiti, come detto, i codici tributi da utilizzare per la restituzione (parziale) al fisco di quanto indebitamente fruito.
Il codice tributo di riferimento (vedi tabella della citata risoluzione), deve essere esposto nella sezione “Erario” del Modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati:
- il codice atto (che si trova nella comunicazione ricevuta)
- l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
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