Autocertificazione per spostamenti non ha alcun valore

I DPCM non possono limitare la libertà di movimento sancita dalla Costituzione. A nulla servono le autocertificazioni per giustificare gli spostamenti.
4 anni fa
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L’autocertificazione non serve a nulla. Il documento che il governo impone di portare con sé quando ci si sposta fuori di casa durante il coronavirus, in deroga alle libertà personali, non ha alcun valore. E il lavoro di accertamento delle forze dell’ordine è solo tempo perso.

Tutti noi siamo stati costretti da più di un anno a munirci di autocertificazione per gli spostamenti, in deroga a quanto previsto dai vari decreti governativi. Poco importa se si tratta di uscire di casa o di andare in altri Comuni o Regioni italiani.

Tutto quello che si dichiara non ha alcun valore.

Autocertificazione per spostamenti

Lo ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia prendendo le difese di una coppia di cittadini che avevano giustificato con autocertificazione uno spostamento fuori casa con una banale scusa. La verifica svolta dai carabinieri aveva accertato il falso e quindi i militari avevano trasmesso gli atti alla procura per le dovute indagini. Subito è scattata la denuncia per reato di falso.

A un anno di distanza (i fatti risalgono alla prima ondata del 2020), il giudice del Tribunale di Reggio Emilia ha assolto la coppia “perché il fatto non costituisce reato”. In particolare, un decreto del governo non può – secondo i giudici – imporre l’obbligo di permanenza domiciliare neanche in presenza di emergenza sanitaria. Quindi l’autocertificazione è inutile.

Illegittimo il DPCM del 8 marzo 2020

Non solo, il magistrato ha anche sancito l’illegittimità del DPCM del 8 marzo 2020 che autorizzava le persone a uscire di casa solo

per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute”.

Il DPCM in questione – spiega il giudice – è un semplice atto “regolamentare”, che dunque manca della forza normativa per costringere qualcuno a restare in casa. Certo, un decreto probabilmente può imporre a qualcuno di non andare in zone infette, dove sono esplosi dei focolai.

Mentre un divieto generalizzato, per tutti e in ogni luogo, è inaccettabile e viola il diritto fondamentale di libertà sancito dalla Costituzione.

Tutto sbagliato insomma. Ci hanno preso in giro? Sembrerebbe di sì. In base alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (per ora) è nullo l’obbligo delle persone di compilare la autocertificazione per giustificare la loro uscita di casa. Di conseguenza decade anche il presunto reato di falso ideologico che viene commesso se si dichiara il falso. Vedremo come andrà a finire quando la faccenda verrà discussa negli altri gradi di giudizio e davanti alla Corte Costituzionale.

La Costituzione italiana

Ma cosa dice in proposito la Costituzione italiana? L’articolo 13 statuisce che

la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Sicché la Costituzione stabilisce delle garanzie molto forti, a protezione del nostro diritto a uscire di casa quando vogliamo e di andare dove crediamo. Perde quindi forza l’imposizione di autocertificazione per giustificare spostamenti e uscite di casa. Né tantomeno valgono le restrizioni sul cosi detto “coprifuoco” imposto da una certa ora della giornata in poi.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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