Chi decide di effettuare lavori di ristrutturazione della casa e vuole godere dei relativi bonus fiscali (detrazione per il recupero edilizio, superbonus 110%, ecc.) deve essere in regola con le abilitazioni amministrative di esecuzione dei lavori pena la decadenza dal beneficio.
Inoltre l’immobile oggetto dei lavori deve trovarsi in regola con il regolamento edilizio comunale (permesso a costruire, ecc.).
A volte potrebbe accadere che la casa su cui devono farsi lavori di ristrutturazione non sia in regola con il citato regolamento per cui occorre prima eseguire il c.
I costi del condono edilizio nel superbonus 110%
Prima, dunque, di procedere a lavori di ristrutturazione è necessario procedere (se necessario e se la normativa al momento lo permette) a condonare l’immobile stesso.
Ma i costi per il condono edilizio sono detraibili anch’essi?
La Circolare n. 24/E del 2020, con riferimento al superbonus 110%, ad esempio, ha indicato che rientrano tra le spese detraibili anche gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Si tratta, ad esempio, delle seguenti spese:
- installazione di ponteggi
- smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori
- imposta sul valore aggiunto
- imposta di bollo
- diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi
- tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.
Tra gli oneri detraibili, dunque, rientrano anche “i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi”.
A nostro parere con tale espressione l’Amministrazione finanziaria ha inteso riferirsi ai titoli abilitativi edilizi necessari per eseguire i lavori che poi daranno diritto allo sgravio fiscale (superbonus 110%) e non certamente ai costi per il c.
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