Bonus ristrutturazione e superbonus 110%: la detraibilità del condono edilizio

Prima di procedere ai lavori sulla casa che danno diritto bonus fiscali è necessario essere in regola con il regolamento edilizio
4 anni fa
1 minuto di lettura

Chi decide di effettuare lavori di ristrutturazione della casa e vuole godere dei relativi bonus fiscali (detrazione per il recupero edilizio, superbonus 110%, ecc.) deve essere in regola con le abilitazioni amministrative di esecuzione dei lavori pena la decadenza dal beneficio.

Inoltre l’immobile oggetto dei lavori deve trovarsi in regola con il regolamento edilizio comunale (permesso a costruire, ecc.).

A volte potrebbe accadere che la casa su cui devono farsi lavori di ristrutturazione non sia in regola con il citato regolamento per cui occorre prima eseguire il c.

d. condono edilizio. Si tratta di una strada ammessa a volte dal legislatore e che permette al cittadino di mettersi in regola pagando, in ritardo e dopo diversi anni dalla costruzione dell’immobile, i relativi diritti aumentati di sanzione. Una somma che il più delle volte arriva ad essere abbastanza elevata.

I costi del condono edilizio nel superbonus 110%

Prima, dunque, di procedere a lavori di ristrutturazione è necessario procedere (se necessario e se la normativa al momento lo permette) a condonare l’immobile stesso.

Ma i costi per il condono edilizio sono detraibili anch’essi?

La Circolare n. 24/E del 2020, con riferimento al superbonus 110%, ad esempio, ha indicato che rientrano tra le spese detraibili anche gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Si tratta, ad esempio, delle seguenti spese:

  • installazione di ponteggi
  • smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori
  • imposta sul valore aggiunto
  • imposta di bollo
  • diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi
  • tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

Tra gli oneri detraibili, dunque, rientrano anche “i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi”.

A nostro parere con tale espressione l’Amministrazione finanziaria ha inteso riferirsi ai titoli abilitativi edilizi necessari per eseguire i lavori che poi daranno diritto allo sgravio fiscale (superbonus 110%) e non certamente ai costi per il c.

d. “condono edilizio”, la cui finalità, come detto, è quella di rimediare con ritardo (e pagando le dovute sanzioni) ad un abuso edilizio (permesso a costruire) commesso in passato sull’immobile.

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.